Le circostanze aggravanti: trattamento sanzionatorio più gravoso per gli investigatori privati
Le circostanze attenuanti e aggravanti consistono in fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena.
Si tratta di elementi accessori che incidono su un reato già perfetto: il reato è già stato consumato e l’esistenza di uno o più di questi elementi determina principalmente un aumento od una diminuzione della pena che sarà inflitta al chi sarà ritenuto responsabile.
Nell’ordinamento italiano ed in particolare nel codice penale la figura dell’investigatore privato è contemplata essenzialmente a livello circostanziale: il possesso della qualità di investigatore privato nella commissione di un certo reato determina l’aumento della pena che sarebbe invece inflitta alla persona comune.
Molto spesso la sussistenza della circostanza aggravante determina una modifica anche nella procedibilità del reato: da procedibile a querela della persona offesa diventa procedibile d’ufficio.
Gli articoli del codice penale che prevedono come circostanza aggravante l’esercizio, anche abusivo, della professione di investigatore privato sono:
- 615 bis – “Interferenze illecite nella vita privata”;
- 615 ter – “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”
- 617 – “Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”;
- 617 bis – “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”
- 617 ter – “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”
- 617 quater – Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

