L’istituto investigativo e la forma societaria
Come noto, l’attività di investigazione privata può essere svolta tanto in forma individuale quanto in forma societaria.
Scegliere la forma giusta può fare la differenza per il successo del tuo progetto. Ma perché optare per una società e non per un’attività individuale?
Uno degli aspetti indubbiamente più vantaggiosi dell’esercizio di impresa in forma societaria è rappresentato dal fatto che sovente i soci rispondono dei debiti sociali solo fino al limite del valore del conferimento, ovvero nei limiti della quota di capitale sottoscritto. Con ciò, si ha che il patrimonio personale dei soci è protetto, schermato da quello della società (c.d. responsabilità limitata). Così è nelle società di capitali, una delle due tipologie di società previste dal nostro ordinamento. L’altra è quella delle società di persone, in cui una simile garanzia patrimoniale non esiste, essendo i soci personalmente e illimitatamente responsabili per i debiti contratti dalla società, seppur in via sussidiaria rispetto al patrimonio sociale.
Ancora, restando nell’ambito dei vantaggi patrimoniali, occorre dare risalto al fatto che, generalmente, le società possono accedere più facilmente a finanziamenti da canali differenziati e ampi (azionisti, obbligazionisti, banche, ecc.) anche grazie ad una struttura – quella di impresa in forma societaria, appunto – tendenzialmente solida e affidabile.
Vi è poi un dato prettamente pratico: i soci hanno la possibilità di dividere tra loro i compiti e le responsabilità, sfruttando a pieno le competenze di ciascuno, per il perseguimento di uno scopo comune.
Le forme societarie più comuni in Italia sono:
- R.L. (Società a responsabilità limitata):è la forma più diffusa in Italia, ideale per piccole e medie imprese. Come la stessa nomenclatura lascia intendere, la responsabilità patrimoniale dei soci è limitata al capitale da questi conferito;
- P.A. (Società per azioni):è la società di capitali adatta a grandi imprese, come quelle quotate in borsa. Si caratterizza per un capitale sociale minimo elevato e una struttura organizzativa complessa entro la quale, accanto all’assemblea dei soci e all’organo amministrativo, si prevede un organo di controllo collegiale;
- N.C. (Società in nome collettivo):è la forma di società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali;
- A.S. (Società in accomandita semplice):ancora un’ipotesi di società di persone che, a differenza della s.n.c. si compone di due tipologie di soci diversamente responsabili rispetto alle obbligazioni sociali, ossia i soci accomandanti (con responsabilità limitata) e quelli accomandatari (con responsabilità illimitata).
Alla luce di questi elementi, al fine di individuare la forma societaria più rispondente alle proprie esigenze, si consiglia di prendere in considerazione, quali fattori di scelta, la dimensione che si intende dare all’impresa, il relativo volume d’affari, nonché il grado di esposizione al rischio di impresa che i soci sono disposti ad assumersi.
Per quanto riguarda specificatamente l’attività di investigazione privata, si segnala fin da ora che, in quanto attività sottoposta a licenza, occorre che detta licenza sia intestata ad una persona fisica che rivesta la qualifica di legale rappresentante della società. Ciò significa che deve trattarsi dell’amministratore unico o di un amministratore delegato con poteri di firma.
Avv. Simone Botta

