Il licenziamento disciplinare – Sentenza della Corte di Cassazione n. 12152 del 2024
Con la sentenza n. 12152 del 2024, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intervenuto in materia di licenziamento disciplinare. Il caso concreto è quello di un lavoratore che, fermo per malattia, svolge ulteriore attività lavorativa in favore di altro soggetto. La Corte di Cassazione afferma che quest’ultima attività, per la sua natura ed in relazione alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte, non era tale da pregiudicare o potenzialmente ritardare la guarigione del dipendente e, quindi, il suo rientro in servizio.
Nel pronunciare detta sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività in favore di terzi, anche in costanza di malattia. Questa possibilità deriva dal tipo di malattia che ferma il lavoratore, oltre che dall’attività concretamente svolta dal dipendente. Infatti, specificano gli ermellini che “là dove la malattia comprometta la possibilità di svolgere la determinata attività oggetto di rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore di svolgere altre diverse attività”.
In ultimo, si afferma che il compimento di altre attività durante il periodo di malattia può giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, quando:
1 – vi sono elementi che fanno “presumere l’inesistenza dell’infermità adottata a giustificazione dell’assenza”;
2 – l’attività ulteriore svolta, alla luce dell’infermità denunciata e delle mansioni svolte, sia tale da pregiudicare o potenzialmente ritardare la guarigione ed il conseguente rientro in servizio del lavoratore.
In assenza delle condizioni sopra indicate, quindi, secondo la pronuncia sopra riportata, risulta illegittimo il licenziamento disciplinare adottato in conseguenza al mero svolgimento di attività lavorative ulteriori, e diverse rispetto a quelle oggetto di rapporto di lavoro, in costanza di malattia.
Nel caso in cui il datore di lavoro, invece, si determinasse a comminare il licenziamento disciplinare anzidetto, per sostenerne la validità, dovrà raccogliere elementi di prova a sostegno o dell’insussistenza della malattia o del pregiudizio/ritardo che l’ulteriore attività compiuta porta alla guarigione ed al relativo rientro in attività del lavoratore stesso.

