Il consulente tecnico non deve essere segnalato alla Prefettura
Un processo penale in cui l’avvocato Roberto Gobbi congiuntamente alla collega avvocato Fabiana Negro hanno assistito un investigatore privato, si è concluso il 18/08/2024 con un’assoluzione dello stesso affermando appunto che il consulente tecnico utilizzato dallo stesso investigatore non deve essere segnalato alla Prefettura.
La vicenda: un investigatore privato conferisce incarico ad un tecnico al fine di accertare se sul mezzo di proprietà della committente vi fossero delle apparecchiature per il controllo della localizzazione. A causa dell’esito negativo la committente chiede allo stesso investigatore di analizzare i due telefoni cellulari di proprietà della stessa committente.
A seguito del deposito in tribunale delle positive risultanze relative alle scansioni dei due cellulari, gli agenti di PS decidono di verificare se il consulente tecnico fosse stato debitamente segnalato alla competente prefettura come voluto dal disposto dell’art. 259 del Regolamento TULPS.
Non trovando la segnalazione del tecnico, decidono di comunicare alla Procura la notizia di reato per l’omessa segnalazione del collaboratore.
Il processo penale, nel quale sono stati sentiti tanto i militari come il consulente, si conclude con l’assoluzione dell’investigatore privato.
La sentenza: Così motiva il Giudice l’assoluzione, “…… merita accoglimento l’ulteriore rilievo difensivo in merito all’attività concretamente posta in essere dal tecnico ossia un’attività di carattere prettamente tecnico e non investigativo, circostanza che non consente di inquadrare il tecnico come un collaboratore della società investigativa nei termini e nel significato che sono propri della figura del “collaboratore” ai sensi della richiamata normativa”.
Sostanzialmente il Giudice penale afferma che allorquando un investigatore privato si avvale di un consulente che non esercita attività investigativa bensì tecnica, come ad esempio bonifica ambientale, telefonica e quant’altro, non può essere inquadrato come collaboratore investigativo e quindi va esclusa la sua segnalazione in prefettura.
E ciò in quanto, prosegue la sentenza, “Se è vero che all’interno dell’autorizzazione rilasciata dal Questore di Trento a gestire un istituto di investigazioni private in favore dell’imputato [……] è altrettanto vero che il consulente non fece nulla di tutti ciò, essendo limitato a svolgere delle verifiche tecniche con attrezzatura ad hoc [……] non avendo dunque svolto attività di collaborazione investigativa come indicata dalla normativa di settore, bensì attività meramente tecnica, che non è riservata ai collaboratori per i quali vi è obbligo di segnalazione.
Conclude quindi la sentenza nei termini che seguono.
In altri termini, per quanto emerso, il consulente nell’espletamento dell’incarico per conto della società dell’imputato ha operato non già in qualità di collaboratore dell’agenzia di investigazioni del prevenuto, bensì in qualità di mero “consulente tecnico” esterno all’agenzia, il quale ha, infatti, svolto un’attività tecnica specifica e non attività di investigazione privata”.
Via libera quindi all’utilizzo di tecnici informatici, senza bisogno alcuno di segnalazione alla Prefettura competente.

