Mancanza della licenza ex art 134 T.U.L.P.S. e responsabilità penale.
L’investigatore privato al fine di svolgere l’attività nel pieno rispetto dell’ordinamento è tenuto ad ottenere dal Prefetto una licenza ex art. 134 T.U.L.P.S..
La violazione di quanto stabilito ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. assume i caratteri della responsabilità penalmente rilevante.
L’art. 140 T.U.L.P.S. prevede, infatti, che “I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 619 (1.200.000).”.
Il titolo a cui fa riferimento l’art. 140 è appunto il titolo IV del T.U.L.P.S. che va dall’art. 133 all’art. 141 e si intitola “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata”.
Ma vi è di più perché fingere di essere un investigatore privato per trarne un profitto pur essendo privo di regolare licenza, esercitando, quindi, una professione per quale è necessaria una particolare abilitazione o autorizzazione, è reato ed in particolare configura la fattispecie di cui all’art. 348 del codice penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.”
Addirittura la finzione in relazione al possesso di regolare titolo abilitativo all’esercizio della professione di investigatore privato potrebbe configurare altresì una vera e propria truffa ex art. 640 del codice penale, in base al quale: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”
Ed infine la condotta del soggetto che si finge investigatore privato o svolge attività propria dell’investigatore privato pur essendo privo di regolare licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., può integrare altresì una violazione della privacy del soggetto che è stato seguito o “intercettato” ovvero la fattispecie di reato di atti persecutori o altri reati previsti dal nostro ordinamento.

