La costituzione di una S.r.l.: differenze tra modello ordinario e modello semplificato.
Stai pensando di lanciare la tua impresa? La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) potrebbe essere la soluzione ideale per te.
La Società a responsabilità limitata, infatti, è una delle forme societarie più diffuse ed apprezzate in Italia per la sua flessibilità. Si tratta, infatti, di un modello intermedio tra le società per azioni, a cui si avvicina per il regime di responsabilità patrimoniale, e le società di persone, di cui condivide il carattere personalistico.
Costituire una S.r.l. può sembrare complesso, ma con la giusta guida diventa una strada facilmente percorribile.
Conclusa la fase preliminare di ideazione e pianificazione dell’attività, occorre valutare se nel progetto iniziale si intenda coinvolgere, o meno, altri soggetti. È possibile, infatti, costituire una S.r.l. pluripersonale, con almeno due soci, oppure una S.r.l. unipersonale, con un unico socio fondatore. La differenza principale – oltre al fatto che nella prima ipotesi la costituzione avviene per contratto, mentre nella seconda avviene per atto unilaterale – riguarda la responsabilità patrimoniale: se nella S.r.l. pluripersonale la responsabilità del socio è sempre limitata, nella S.r.l. unipersonale la responsabilità – seppur, di regola, limitata – diventa illimitata in determinate ipotesi previste dalla legge.
Occorre poi scegliere se costituire la S.r.l. in forma ordinaria o in forma semplificata.
- Una prima differenza riguarda la natura giuridica dei soci: nella forma ordinaria i soci possono essere sia persone fisiche, sia società o enti; nella forma semplificata i soci possono essere solo persone fisiche.
- Inoltre – premesso che, qualunque sia la forma prescelta, è necessario redigere avanti al notaio l’atto costitutivo (ossia l’atto che attesta la nascita della società, contenendo informazioni come la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale e la sede legale) e lo Statuto (ossia il regolamento interno della società, che definisce i diritti e gli obblighi dei soci, l’organo amministrativo e, in generale, le modalità di funzionamento della società) – nella forma semplificata, a differenza della forma ordinaria, i soci non hanno la libertà di personalizzare l’atto costitutivo e lo statuto con clausole apposite. Si deve, infatti, applicare un modello stabilito dal Ministero, tale per cui le regole di funzionamento risultano predefinite e non modificabili.
- Infine, il capitale sociale, minimo di 1 euro, nel modello ordinario può raggiungere qualsiasi cifra; nella forma semplificata non può superare € 10.000,00. Si segnala, a tal proposito, il rischio che detto limite costituisca un ostacolo all’accesso al credito (soprattutto se connesso all’unipersonalità), per la scarsa credibilità economica che deriva alla società.
Una volta stipulato l’atto costitutivo secondo le regole della forma ordinaria o della forma semplificata, il notaio dovrà provvedere all’iscrizione della neonata società al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, affinché la stessa acquisisca personalità giuridica ed entri ufficialmente nel mercato.

