L’utilizzo dei cd. “permessi 104”.
La legge n. 104/1992 riconosce ai dipendenti il diritto di assentarsi dal lavoro e fruire di permessi retribuiti in misura pari alternativamente a 2 ore giornaliere o 3 giorni (continuativi o frazionati) al mese al fine di assistere un familiare (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) con disabilità grave.
La giurisprudenza degli ultimi anni ha iniziato a interpretare in senso ampio il concetto di “assistenza”, legittimando il lavoratore impegnato nella cura del familiare con handicap all’utilizzo dei permessi anche per provvedere ai propri bisogni e alle esigenze personali.
La Corte di Cassazione (Cass. Sezione Penale n. 4106/2016) ha chiarito come la legge n. 104/1992, nell’attribuire il diritto a fruire dei permessi, non prevede che l’assistenza debba essere prestata proprio durante l’orario lavorativo. In tale orario, infatti, il disabile potrebbe non averne alcun bisogno.
Il Tribunale di Ancona con la recente sentenza n. 245 del 5 giugno 2024 ha confermato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il lavoratore beneficiario dei c.d. “permessi 104” non può essere obbligato a utilizzare tali permessi durante l’orario lavorativo proprio per prestare assistenza al parente con handicap: pertanto, non esiste alcun abuso del beneficio se il dipendente, nelle ore in cui è assente dal lavoro, non presta assistenza al familiare disabile.
Tale assistenza può, infatti, essere prestata in orario diverso da quello di lavoro ed il dipendente può utilizzare i “permessi 104” in orario lavorativo per soddisfare proprie esigenze personali alle quali non potrebbe provvedere fuori orario proprio a causa dell’assistenza che deve prestare al parente con handicap.
Chiaramente questa possibilità offerta dalle norme e dalla giurisprudenza non deve sfociare in un abuso della fruizione dei “permessi 104” tramite artifizi e raggiri ai danni dal datore di lavoro ed essere contraria agli interessi del disabile.

