Incameramento della cauzione: TAR Veneto Venezia sentenza n. 1031 del 13/07/2023.
L’Istituto di investigazioni impugna nanti il TAR il provvedimento della Prefettura che dispone l’incameramento totale della cauzione ex art 137 TULPS.
Nel provvedimento gravato l’Amministrazione richiama correttamente l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la circostanza della mera pendenza di un procedimento penale non è idonea a determinare il diniego di rinnovo dell’autorizzazione; sennonché, a fronte di tale corretta premessa, l’Amministrazione ritiene sussistenti i presupposti per disporre il totale incameramento della cauzione di cui all’art. 137 TULPS, senza esplicitare alcuna motivazione che giustificherebbe tale incameramento.
In relazione a tale specifico aspetto, pertanto, il provvedimento risulta inficiato sotto il profilo motivazionale, con la conseguenza che il profilo inerente il procedimento pendente non può essere considerato elemento utile ai fini di supportare l’incameramento della cauzione.
Questo è quanto statuito dal TAR Veneto Venezia con la sentenza n. 1031 del 13/07/2023, confermando che la sussistenza del procedimento penale non ancora definito con sentenza passata in giudicato non giustifica la revoca della licenza ex art. 134 TULPS, né tantomeno il diniego del rinnovo ma neanche l’incameramento totale della cauzione ex art. 137 TULPS.
Il TAR di Venezia aggiunge ancora che “Il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, dovendo l’Amministrazione adottare un nuovo provvedimento, tenendo conto di quanto sopra evidenziato in ordine alla (parziale) fondatezza delle censure formulate dal ricorrente. Tali aspetti dovranno essere considerati dall’Amministrazione -quale portato conformativo della presente decisione – in sede di ri-esercizio del potere, ai fini di una corretta quantificazione dell’importo della cauzione da devolvere all’erario dello Stato.”

