Cambio della sede operativa: autorizzazione o comunicazione?
L’art. 257 ter del Regolamento TULPS prevede che “Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.”
Le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’articolo 257, comma 2, del regolamento di esecuzione, degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali sono indicate dall’All. H al D.M. 269/2010: “1. Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.
- Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
* il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’articolo 16 TULPS;
* i requisiti del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività;
* la tipologia dei servizi che intende svolgere;
* il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
* la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
* la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).”.
Appare evidente che in nessun modo viene imposto al titolare dell’istituto investigativo di ottenere una autorizzazione prefettizia al cambio di sede operativa dell’istituto investigativo.
Il dato letterale della norma, peraltro, non può essere ignorato: il legislatore parla sempre di “comunicazione” e non di “autorizzazione”. Ci dice che deve essere comunicata alla P.A. ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), ed altresì ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto.
Il progetto organizzativo, effettivamente, deve contenere l’indicazione del luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale e le eventuali sedi secondarie, ma la modifica dello stesso deve comunque essere solamente comunicata e non autorizzata.
Nessuna disposizione di legge impone un obbligo di autorizzazione prefettizia al cambio sede dell’istituto di investigazioni.
Va peraltro anche rilevato che sul tema della sola necessità di comunicazione al Prefetto è intervenuto il parere vincolante del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 21.04.2008, prodromico alle modifiche legislative intervenute al TULPS e al suo Regolamento.
L’intento del Consiglio di Stato è proprio quello di semplificare la procedura delle modificazioni, eliminando in ogni parte una qualsiasi previsione di obbligo di autorizzazione alle variazioni e sostituendola, invece, con la semplice comunicazione delle variazioni e tutto questo in linea con la normativa europea alla quale l’ordinamento italiano deve obbligatoriamente uniformarsi.
In conclusione, il titolare di Istituto di investigazioni che ritenga di modificare la sede operativa dello stesso sarà tenuto ad inviare al Prefetto una semplice comunicazione e non a richiedergli una autorizzazione.

