Il prelievo di materiale biologico per il test del DNA
L’illegittima acquisizione di materiale genetico, volta all’ottenimento del DNA del proprietario del materiale stesso, non solo rende la prova inutilizzabile, ma può determinare la commissione del reato di cui agli artt. 167, comma 2 e 26, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (vecchio codice privacy).
Ciò nonostante è stato archiviato il procedimento a carico di un avvocato, dei suoi ausiliari e sostituti, i quali erano stati indagati per il reato di cui ai succitati articoli 167, comma 2 e 26, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 in quanto, violando le disposizioni in materia di investigazioni difensive, avevano illegittimamente effettuato un prelievo di materiale biologico, al fine della determinazione del profilo del DNA.
Nel caso in esame l’avvocato aveva conferito mandato a una società di investigatori privati affinché svolgessero delle indagini difensive. Questi ultimi, nello svolgimento dell’incarico, avevano rinvenuto in un bar una tazzina di caffè e un cucchiaino, utilizzati dal soggetto sottoposto all’attività investigativa, nonché una bottiglietta gettata dallo stesso in un cassonetto della spazzatura.
Da tali oggetti veniva prelevato materiale biologico, che permetteva di ricostruire il DNA dell’individuo.
Le contestazioni rivolte dall’accusa all’avvocato e ai suoi ausiliari riguardavano le irregolarità circa le operazioni di prelievo del materiale biologico in questione. Dette irregolarità derivavano in prima battuta dall’omissione del verbale che avrebbero dovuto redigere relativamente al prelievo, così come previsto dall’art. 373 c.p.p., previa identificazione del soggetto “investigato”. In secondo luogo, discendevano dall’assenza di autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, necessaria ai sensi dell’art. 349, comma 2 bis, c.p.p. per la raccolta del materiale stesso, stante la mancanza del consenso del soggetto.
L’avvocato e i suoi ausiliari erano così stati iscritti nel registro degli indagati, stanti le violazioni del vecchio codice privacy da questi commesse.
Tuttavia il GIP del Tribunale di Milano ha ritenuto che non sussistesse il carattere coattivo del prelievo in quanto “l’operazione di raccolta di materiale biologico sono avvenute non solo accedendo a luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto della libertà e della dignità del soggetto, ma ha in concreto riguardato oggetti utilizzati ed in seguito abbandonati dal soggetto sottoposto a indagini. Tale materiale prelevato non faceva più parte della persona indagata e non ha comportato alcun atto coercitivo o forzoso sulla sua persona”.
Il succitato GIP ha quindi abbracciato la tesi della giurisprudenza maggioritaria secondo la quale, quando il materiale biologico sia ormai separato dalla persona e ricavabile da oggetti come bicchieri, mozziconi di sigaretta, bottiglie abbandonati etc., l’attività di recupero non richiede alcun intervento coattivo sul soggetto, e può dunque essere considerata legittima, anche se avvenuta senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (in questi casi pertanto non necessaria).
Il GIP ha aggiunto che le operazioni erano da considerarsi legittime anche alla luce delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, affermando che le attività si erano rese necessarie per far valere in sede giudiziaria un diritto. Inoltre i dati erano stati trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento di tale obiettivo, e ciò era avvenuto nel rispetto della dignità dell’interessato e delle norme sulla riservatezza delle indagini.
In conclusione, in caso di necessità di prelievo di materiale biologico da un oggetto che sia una res derelicta (e cioè una cosa abbandonata), mancando l’elemento della coercizione, non è necessario per il difensore e per gli investigatori privati osservare le procedure e le autorizzazioni previste dagli artt. 373 e 349, comma 2 bis, c.p.p.. Di conseguenza non è necessaria l’autorizzazione del P.M., di talchè non solo il materiale così raccolto potrà essere utilizzato, ma non potrà essere mossa alcuna accusa di attività eseguita in violazione del codice privacy a coloro che vi hanno provveduto.

