Corruzione propria ed accesso abusivo a sistema informatico o telematico
Lo sviluppo tecnologico ed informatico fa si che sempre più spesso si assista ad un collegamento tra reato di corruzione ed accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici.
L’art. 615 ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Con una recentissima sentenza, la Suprema Corte ha specificato poi che “In tema di responsabilità penale, configura il reato previsto dall’art. 615 ter c.p. la condotta di chi si introduca nel “cassetto fiscale” altrui, contenuto nel sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando password modificate e contro la volontà del titolare.”. (Cass. pen., Sez. V, 15/02/2021, n. 15899)
La norma in esame punisce, alternativamente, l’introduzione abusiva, e cioè senza il consenso del titolare dello jus excludendi, in un sistema protetto, ovvero la permanenza invito domino e, cioè, nonostante lo stesso titolare abbia esercitato, sia pure tacitamente, lo jus excludendi.
Il caso tipico è quello del dipendente INPS o del dipendente di Agenzia delle Entrate che, pur essendo autorizzato all’accesso al sistema, estrapola illecitamente dati o informazioni per trasmetterli ad altri soggetti, incorrendo altresì nel reato ex art. 319 c.p..
Il collegamento tra le due fattispecie di corruzione propria ed accesso abusivo a sistema informatico o telematico è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria; in tal caso l’accesso del pubblico ufficiale – che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) diventi la longa manus del promotore del disegno delittuoso – è in sé abusivo e integrativo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615 ter c.p., in quanto effettuato al di fuori dei compiti d’ufficio e preordinato all’adempimento dell’illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.”. (Cass. pen., sez. V, 16.02.2010, n. 19463).

