La corte di cassazione e i controlli difensivi operati su sistemi tecnologici I
Con una recentissima sentenza datata settembre 2021, finalmente, la Corte di Cassazione interviene sulla disciplina dei controlli difensivi operati attraverso i sistemi tecnologici determinandone il perimetro di liceità.
I limiti spazio-temporali dell’indagine: meglio un investigatore privato una indagine interna?
A seguito del novellato art. 4 dello statuto dei lavoratori, la suprema corte afferma che, i c.d. Controlli difensivi non si possono considerare assorbiti dalla disposizione citata, ma continuano a possedere una propria legittimità, sempre a condizione che il controllo non sia inerente all’attività lavorativa, ma bensì inerente un illecito commesso dal lavoratore durante la prestazione lavorativa, conferendo anche legittimità in questo senso all’operato delle agenzie investigative.
La sentenza entra nella specifica analisi dei “controlli difensivi tecnologici” affermando che “Se ne è tratta la conclusione che questa tesi sembra difficilmente armonizzabile con la disciplina dei controlli tecnologici contenuta nell’art. 4 proprio per le modalità di funzionamento di tali controlli. A differenza di un incarico ad un’agenzia investigativa, che può essere limitato ai soli accertamenti necessari ad verificare l’eventuale illecito del singolo dipendente ed essere ritenuto legittimo proprio perché così circoscritto, l’impiego di controlli tecnologici attraverso un sistema informatico che tenga traccia di tutti i dati relativi all’attività di lavoro svolta dall’insieme dei dipendenti sarebbe privo di ogni selettività e non sarebbe ammissibile, perché non orientato specificamente sull’attività illecita, ma in modo indifferenziato sulle prestazioni rese da tutti i lavoratori.”
Con questa espressione la Cassazione sostiene che, qualora un’azienda dovesse avere la necessità di effettuare dei controlli sui lavoratori, rispetto ad eseguire una indagine interna, sarebbe preferibile che l’azienda si affidi ad una società investigativa privata esterna, cosicché il perimetro spazio-temporale sia ben definito in sede di conferimento d’incarico.
In tal senso, la stessa sentenza arriva ad affermare che “Si può ritenere che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi, all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4”, con ciò aumentando appunto il valore strategico dell’incarico all’investigatore privato, piuttosto che l’indagine interna.

