Il risarcimento del danno contrattuale nel mandato investigativo.
Il Mandato di incarico sottoscritto con un investigatore privato rappresenta, a tutti gli effetti, un contratto che il cliente stipula con il professionista per stabilire:
i parametri economici concordati;
l’oggetto dell’incarico, cioè gli obiettivi investigativi da perseguire;
i parametri economici concordati, e quindi il compenso che spetterà all’investigatore per l’attività prestata;
il periodo in cui si svolgerà l’attività dell’investigatore, cioè quando verranno eseguite le indagini;
il diritto che si intende esercitare e per cui si richiedono quelle specifiche indagini.
Senza la sottoscrizione del mandato d’incarico, quindi, l’investigatore privato non può in alcun modo attivare l’indagine. Ed è proprio alla fase di sottoscrizione del mandato che l’investigatore deve prestare particolare attenzione per poter svolgere la propria attività basandosi su elementi contrattuali certi.
Dunque il rapporto che lega il cliente all’investigatore è di natura puramente contrattuale e tale circostanza rappresenta sicuramente una tutela per il professionista che non avrà l’onere di provare l’esistenza del rapporto giuridico con il committente in sede giudiziaria.
Circostanza non di poco conto soprattutto in caso di azioni legali volte al recupero del credito nei confronti del cliente moroso.
Per contro la natura contrattuale del rapporto rende più agevole anche per il cliente, in caso di danno subito dall’attività del professionista, la possibilità di avanzare richieste risarcitorie nei confronti dell’investigatore, potendo usufruire dell’inversione dell’onere della prova rispetto ad una eventuale responsabilità extracontrattuale per fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Sul punto ricordiamo, inoltre, che la responsabilità contrattuale prevede un termine di prescrizione di 10 anni per avanzare eventuali richieste risarcitorie rispetto ai 5 anni previsti per la responsabilità extracontrattuale.
Non dimentichiamo, tuttavia, che a fronte di eventuali richieste risarcitorie avanzate dal cliente, l’attività del professionista costituisce una prestazione di mezzo e non di risultato e che per l’effetto in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto, il committente sarà comunque tenuto a remunerare le ore di lavoro impiegate dal professionista stesso senza alcuna possibilità di ottenere un risarcimento.

