IL REATO DI PROCURATO ALLARME COMMESSO DALL’INVESTIGATORE PRIVATO
L’investigatore privato, durante lo svolgimento di un’indagine, può imbattersi in situazioni potenzialmente pericolose. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui, durante una separazione, un coniuge con prole lo incarichi di verificare se l’altro coniuge si occupi o meno correttamente dell’accudimento dei figli.
Nell’ambito di una tale attività, l’investigatore può infatti riscontrare che un minore sia lasciato solo senza la supervisione di un adulto, e che venga dunque trovarsi in una situazione dalla quale possa derivare un danno alla sua persona.
Laddove ciò accadesse, l’investigatore sarebbe forse tentato di contattare le forze dell’ordine per evitare un aggravamento delle circostanze, che potrebbero degenerare in un rischio concreto per il minore stesso, sentendosi in dovere di scongiurare possibili conseguenze pregiudizievoli per un soggetto non ancora in grado di badare a se stesso.
In un contesto di questo tipo, l’investigatore ha due opzioni: la prima consiste nel verificare se effettivamente il minore sia rimasto solo, senza un adulto ad occuparsi di lui. Una volta appurato ciò, potrebbe determinarsi nel chiedere l’intervento della pubblica autorità
La seconda riguarda invece il caso in cui egli vertesse nell’impossibilità di accertarsi della concreta condizione del minore in questione. In tal caso dovrebbe astenersi accuratamente dal contattare le forze dell’ordine, onde evitare una possibile incriminazione di procurato allarme all’autorità.
L’articolo 658 cod. pen. prevede infatti che il reato di procurato allarme viene commesso da “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”. Il bene giuridico tutelato è il corretto funzionamento della forza pubblica, che potrebbe essere potenzialmente sviata da falsi annunci di disastro.
La criticità della contravvenzione in parola risiede nel fatto che, a differenza dei delitti, non è punita solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa. Pertanto, qualora l’investigatore non possa effettivamente sincerarsi –nell’esempio citato- che il minore sia rimasto effettivamente senza custodia, potrebbe incorrere in un procedimento penale.
Così come stabilito dalla Suprema Corte, l’allarme deve essere falso, ovvero consistente nella condotta di chi, sapendo della falsità dell’evento prospettato, lo sottopone comunque all’attenzione delle forze di polizia al fine di procurare allarme (Cass. Pen. n. 26897/2018).
Ovvero -per essere imputato del 658 c.p. a titolo di colpa-, il soggetto agente avrebbe dovuto poter accertare che fosse falso. Tradotto: l’agente del reato, per consumarlo, deve manifestare all’autorità la presenza di una situazione pericolosa che sa –o avrebbe potuto saper essere – INESISTENTE.
Di conseguenza, l’investigatore che venga a conoscenza di una potenziale situazione di pericolo che non è in condizione di verificare –senza esporre se stesso al pericolo- dovrà evitare di contattare le forze dell’ordine, limitandosi invece ad informare esclusivamente il proprio cliente, affinchè sia quest’ultimo a determinarsi su come agire.

