Il licenziamento disciplinare in caso di utilizzo fraudolento del denaro aziendale.
Il licenziamento disciplinare rappresenta la più grave sanzione disciplinare ed interviene a seguito di condotte tenute dal lavoratore in violazione / inadempimento grave di obblighi contrattuali.
È subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 7 della l. 300/1970, che regola altresì le modalità di irrogazione del licenziamento disciplinare.
Non è necessario che i fatti per cui interviene il licenziamento disciplinare siano previamente specificati nel codice disciplinare aziendale, posto che trattasi di fatti “il cui divieto risiede nelle coscienze sociali quale minimo etico”, non già, quindi, perché contenute in disposizioni collettive o in determinazioni dell’imprenditore (Cass. n. 2376/2006). In questo senso, si veda una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sent. n. 6669/2023, nella quale ha precisato che nel licenziamento disciplinare è consentito al Giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore (accertata giudizialmente) alla previsione contrattuale, anche se espressa da clausole generali o elastiche.
Le condotte a fondamento del licenziamento disciplinare sono fatti che violano obblighi di legge e doveri fondamentali, oppure fatti immediatamente percepibili dal lavoratore perché contrari al minimo etico o a norme di rilevanza penale. Quindi il lavoratore è in grado di comprendere l’illiceità e la gravità della propria condotta (Cass. n. 15218/2015; Cass. n. 54/2017; Cass. n. 13023/2019). In questo senso, si veda l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7467/2023 nella quale è stato precisato che l’utilizzo fraudolento di denaro aziendale per scopi privati rappresenta un grave inadempimento, atto a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario lavoratore – datore di lavoro e tale da integrare giusta causa di recesso. Nel caso di specie, trattasi di una dipendente alla quale era stato comminato licenziamento disciplinare a seguito di accertamento, da parte dell’azienda, del fatto che erano state rimborsate somme per spese di carburante eccedente, in maniera importante, l’accertato utilizzo del veicolo aziendale.
Va comunque ricordato che il lavoratore avrà la possibilità di difendersi. Infatti, trattandosi di sanzione disciplinare, l’azienda dovrà intervenire dapprima con una contestazione disciplinare che, per legge, prevede un termine per il lavoratore per compiere in propria difesa tutte le osservazioni necessarie. Laddove emerga una condotta di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario esistente tra lavoratore e datore di lavoro, l’azienda sarà giustificata a determinarsi per il licenziamento disciplinare.
Avv. Carlotta Ciciliot