Le caratteristiche della relazione conclusiva redatta dall’investigatore privato.
Asseverazione si, asseverazione no
Normalmente l’investigatore privato, a conclusione della sua indagine, rilascia al committente una relazione conclusiva nella quale sono riportate le risultanze dell’indagine.
Ci viene chiesto, da un nostro abbonato, se le relazioni che vengono rilasciate vanno asseverate o se l’asseverazione deve essere apposta solamente in caso di una perizia tecnica.
In prima battuta va rilevato che il rapporto intercorrente tra il committente e l’investigatore privato è di tipo civilistico/contrattuale e la relazione finale manifesta in modo espresso come sono stati adempiuti gli obblighi posti in capo all’investigatore privato rilevando le risultanze dell’indagine.
Quindi la relazione ha la funzione di trascrivere su di un foglio di carta quali sono state le osservazioni e gli accertamenti derivanti dall’indagine posta in essere dallo stesso investigatore.
Vediamo quindi cosa si intende per asseverazione.
Tale è la dichiarazione, certificazione, nei modi previsti dalla legge, con cui ci si fa garanti della veridicità di quanto asserito in un testo. Ciò avviene frequentemente quando si chiede una perizia legale, oppure in relazione della correttezza della traduzione di un testo o di un documento oppure della conformità di un progetto edilizio o urbanistico alle norme vigenti in materia.
Pertanto il certificato di asseverazione è un documento rilasciato da un professionista o società specializzata che certifica il possesso di determinati requisiti legali.
Tutto quanto sopra premesso appare quindi che l’asseverazione è totalmente estranea alla redazione del rapporto conclusivo inerente l’indagine posta in essere dall’investigatore privato in quanto lo stesso certamente non può certificare che il contenuto possa possedere i requisiti legali necessari. È ciò perché il rapporto conclusivo non soggiace ad alcuna normativa di settore essendo un semplice documento che viene rilasciato al committente nel quale si riportano le risultanza dell’indagine.
Nel caso di perizia tecnica invece l’asseverazione è necessaria al fine di assicurare che la stessa sia strettamente aderente alle disposizioni di legge che la sottendono.
Ricordo comunque che la perizia tecnica, non è un atto di indagine ma semplicemente una certificazione emessa da un tecnico in relazione al quesito posto dal committente. Tale attività quindi non richiede in capo al redattore della stessa, la licenza di cui all’art. 134 TULPS e deve appunto essere rilasciata da tecnici all’uopo iscritti negli appositi albi professionali.

