Interferenze illecite nella vita privata: a quale titolo l’agente viene punito?
Il reato di interferenze illecite nella vita privata è punito a norma dell’art. 615 bis c.p..
In via preliminare si deve affermare che il delitto può essere commesso da “chiunque” e, pertanto, si tratta di un reato comune.
L’elemento soggettivo è costituito nel caso specifico dal dolo generico che in relazione al primo comma “consiste nella volontà cosciente dell’agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la vita privata altrui, condotta che la legge punisce come una modalità speciale di violazione della “privacy”, tradizionalmente sanzionata dall’art. 614 c.p., che prevede come penalmente illecita la introduzione “fisica nell’abitazione altrui, nei luoghi di privata dimora e nelle appartenenze di essi”.
Tale elemento deve essere debitamente provato in sede giudiziale, non essendo ammessa la prova in via presuntiva.
In tal senso gli elementi antecedenti e successivi la condotta, presuntivamente ritenuta criminosa, vanno valutati con particolare attenzione così come va valutata attentamente la volontà dell’agente, il quale avrebbe potuto produrre la prevista fattispecie incriminatrice a sua insaputa.
Un esempio di tale condotta può essere costituito dall’agente che, nel riprendere la propria congiunta, attinge, in via incidentale ed assolutamente casuale, anche immagini all’interno del privato domicilio di terzi. In tal caso è più che evidente che manchi l’elemento oggettivo del dolo, la volontà di procurarsi indebitamente immagini del domicilio di terzi.
In questa direzione il dolo generico, rappresentato dalla volontà cosciente dell’agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la vita privata altrui, afferma l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato qualora l’installazione di strumenti di ripresa visiva sia stata finalizzata essenzialmente alla documentazione di movimenti di persone nella pubblica via con una minima e sostanzialmente involontaria estensione a luoghi di privata dimora affacciantisi sulla medesima via.
In altre parole, affinchè regga l’accusa di interferenze illecite nella vita privata, è necessario che l’agente abbia la volontà specifica di procurarsi immagini inerenti la vita privata altrui con la consapevolezza di farlo indebitamente.
Va ricordato infine che è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

