I poteri dell’investigatore privato
Nell’immaginario collettivo l’investigatore privato è dotato di rilevanti poteri che il privato cittadino non ha. Nella realtà dei fatti non è così, in quanto non solo non gli vengono concesse particolari attribuzioni, ma se pone in atto comportamenti contra legem ne risponde penalmente, e con sanzioni di gran lunga superiori a quelle che subirebbe il quisque de populo.
Ne costituisce un esempio il dettato dell’art. 615 bis c.p., rubricato ‘interferenze illecite nella vita privata’, che al suo terzo comma specifica: “I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Altro esempio lo ritroviamo nell’art. 615 ter c.p., che attiene all’accesso abusivo al sistema informatico, il quale, al suo secondo comma, prevede che “La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;”
Ed ancora il disposto dell’art. 617 c.p. che disciplina la cognizione, l’interruzione o l’impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche al suo terzo comma prevede espressamente che “I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Seguono a ruota gli artt. 617 bis, 617 ter e 617 quater c.p.
In questi casi la medesima fattispecie criminosa compiuta dal privato determina un reato la cui pena edittale massima è di 4 anni e la procedibilità è a querela. Nel caso in cui a commetterlo sia invece un investigatore privato, la pena edittale massima risulta di 5 anni o superiore e la procedibilità diventa d’ufficio.
Quindi non solo l’investigatore privato non ha i poteri inquisitori paragonabili a quelli del Pubblico Ministero (i quali, tuttavia, in alcuni casi sono preceduti da una specifica autorizzazione del Giudice procedente), ma con riferimento ad una particolare categoria di reati -quali quelli sopra descritti- gli viene altresì riservato un trattamento sanzionatorio più gravoso.
Tutto quanto sopra, peraltro, in barba al disposto dell’art.111 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 23/11/1999 n. 2, il cui comma 2 prevede espressamente che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.
Anche in questo caso appare ictu oculi che i poteri dell’avvocato che rappresenta gli interessi dello Stato (usualmente e comunemente denominato Pubblico Ministero) di certo non possono essere paragonati a quelli dell’investigatore privato e messi a disposizione di quest’ultimo dalle norme processual-penalistiche previste dagli artt. 391 bis e seguenti c.p.p., ovvero dalle disposizioni in tema di “indagini difensive”.
Questi reati, tuttavia, non esauriscono la lunga serie di fattispecie in cui l’investigatore privato non solo non ha esimenti per i propri comportamenti illeciti, ma che, qualora li commetta, è soggetto all’applicazione di sanzioni penali molto gravi e certamente superiori rispetto a quelle comminate al privato cittadino per i medesimi delitti.
Ma vi è molto di più. L’investigatore privato è soggetto alla legge sul trattamento dei dati personali, usualmente definita “Codice Privacy” e costituita dal GDPR 679/2016, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, oltre che dal D. lgs. 196/2003 e dal D. lgs. 101/2018. Al contrario, il privato cittadino non soggiace a dette normative, se non in casi particolari.
La disparità di trattamento appare lapalissiana e ovviamente, purtroppo, non depone a favore dell’attività svolta dall’investigatore privato.
Cosa rimane all’investigatore privato quindi? La grande capacità di adattarsi e di inventiva. Dovrà quindi utilizzare tutti gli strumenti che sono messi a disposizione al privato cittadino e quindi anche all’investigatore avendo particolare cura a che si travalichino i limiti posti dalla legge. Un mestiere certamente difficile.

