Il concetto di privata dimora ed il privé del locale pubblico.
In relazione ai luoghi indicati dall’art. 614 c.p. e soggetti alla tutela costituzionale dall’art. 14 Cost., la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa da ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.”.
La Suprema Corte ha implicitamente introdotto un tertium genus, una categoria intermedia tra il luogo di privata dimora e il luogo aperto al pubblico: quello dei luoghi che pur non possedendo pedissequamente il requisito della privata dimora vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate e nei quali è configurabile una ragionevole aspettativa di riservatezza.
Quest’ultima categoria di luoghi ricomprende anche i privés dei locali.
La violazione dell’intimità prodotta dalle videoriprese effettuate in questi luoghi, seppur esistendo, è meno grave rispetto a quella perpetrata dalle videoriprese effettuate nel domicilio privato e, pertanto, vengono riconosciute alcune garanzie minime, modellate sulla disciplina costituzionale dei diritti inviolabili (atto motivato dell’autorità giudiziaria).

