La richiesta
Buongiorno,
abbiamo ricevuto mandato da un Cliente di acquisire informazioni utili a risalire all’identità della persona che effettua delle telefonate di ricatto/minaccia nei sui confronti.
Il Cliente ci ha fornito la registrazione delle telefonate.
Una volta individuato il presunto responsabile abbiamo deciso di interagire con lo stesso al fine di registrarne la voce per poi confrontarla con i files audio forniti dal cliente.
Si rende necessario dunque avvicinarlo e registrarne la voce, anche con alcune telefonate così da rendere la situazione similare a quella delle telefonate ricevute dal nostro cliente.
Ricordo che, in caso di interazione con il soggetto interessato all’indagine, dovremmo dargli gli avvisi palesandoci investigatori privati etc…
Ovviamente questo andrebbe a scapito del buon esito dell’indagine.
E’ indispensabile palesare il nostro ruolo nel momento in cui parliamo con lui allo scopo di registrarne la voce?
Ad esempio mentre lui si trova al bar entriamo e chiediamo un’informazione alla quale ci risponde lui, oppure lo chiamiamo al cellulare nel tentativo di vendere un servizio (lo scopo è sempre solo quello di registrarlo) ?
Le registrazioni possono poi essere utilizzate per un confronto vocale del parlatore con quella di chi ha effettuato le chiamate di ricatto/minaccia?
Il parere
L’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 prevede le “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”.
Pertanto il suo comma 1 recita testualmente:
- In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:…..
Seguono 6 avvisi.
Il secondo comma di detto articolo prevede inoltre che
- “In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:…. .”
Seguono 6 ulteriori avvisi.
Il Regolamento non prevede esimenti in merito ovvero non esiste nel nostro ordinamento una disposizione che escluda l’applicabilità della norma in oggetto al caso che oggi mi viene sottoposto.
Quindi, dal dato letterale della disposizione appare incontrovertibile che quando si raccolgono dati personali direttamente dall’interessato deve essergli fornita l’informativa.
Si tratta peraltro di capire se durante il colloquio emergono dei dati personali dell’interessato o meno.
Nel primo caso è indubbio che l’informativa deva essergli comunicata, nel secondo caso, quindi dove non vengono acquisti dati personali allora l’informativa non dovrà essergli fornita. Il confine è sicuramente labile.
Un dato invece è inconfutabile a vantaggio della categoria degli investigatori privati.
Nessuna contestazione è arrivata fino ad oggi sul tavolo del Garante (che io sappia) per l’omessa informativa all’interessato da parte dell’investigatore privato.
Vale però la pena di analizzare il contenuto della disposizione dell’art. 2-decies del D. Lgs. 196/2003 il quale rubricato come Inutilizzabilità dei dati prevede che “1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.” dal che si dedurrebbe che i dati personali ottenuti direttamente dall’interessato e senza avergli conferito previamente l’informativa, sarebbero inutilizzabili.
Utilizzabilità che ovviamente attiene principalmente ai procedimenti giudiziari.
Ma allora risulta necessario anche identificare il contenuto dell’art. 160-bis citato dal disposto di cui sopra, che riporta la “Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento”.
Il suo unico comma cita che 1. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.
Ecco quindi che ci si trova di fronte ad un dilemma amletico.
Cosa dice il nostro ordinamento civile e penale in tema di utilizzabilità dei dati personali acquisiti in modo non conforme alle disposizioni n tema di privacy?
L’art. 191 del c.p.p. rubricato come prove illegittimamente acquisite, prevede al suo primo comma che “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.
È da rilevare che i divieti devono intendersi esclusivamente quelli relativi al codice di procedura penale è quindi pertanto esclusa la legge sulla Privacy. Quindi ai fini penalistici le informazioni acquisite senza il consenso dell’interessato sono pienamente utilizzabili nel processo penale.
Il codice di procedura civile invece non contiene una norma analoga a quella del codice di procedura penale e pertanto, a maggior ragione, le informazioni acquisite senza il consenso dell’interessato sono pienamente utilizzabili nel processo civile.
Ne consegue che le registrazioni fatte dagli investigatori privati possono essere utilizzate per un confronto vocale con la voce del ricattatore con la diretta ed immediata conseguenza che tali accertamenti possono essere depositati nelle sedi giudiziarie competenti.

