Un importante successo in relazione alla norma inerente l’art. 257 sexies del Regolamento TULPS è stato ottenuto dal sottoscritto avvocato Roberto Gobbi, dello Studio Legale Gobbi & Partners SPA Tra Avvocati, nonché segretario dell’Osservatorio Nazionale per le Investigazioni la Sicurezza e le Scienze Forensi (ONISSF).
L’art. 257 sexies -lo si ricorda- prevede la possibilità di costituire studi associati tra investigatori privati titolari di licenza. Troppo spesso, però, le Prefetture non concedono agli investigatori di costituire queste speciali tipologie di associazioni, svuotando così il precetto contenuto nella succitata norma del Regolamento TULPS, che invece le consente espressamente.
Ciò è quanto si è verificato in un caso che sono stato chiamato a patrocinare.
Infatti, di fronte a un diniego relativo ad un’istanza formulata da un investigatore privato di svolgere la propria attività appunto all’interno di uno studio (in cui era preesistente altra licenza intestata ad altro soggetto), lo stesso ha ritenuto di doversi rivolgere allo scrivente per impugnare il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda.
Il sottoscritto ha pertanto predisposto e depositato un ricorso al TAR, al fine di vedere accogliere le ragioni del proprio assistito, ottenendo così una pronuncia senza precedenti.
Invero, in accoglimento di tale ricorso, il TAR adito si è espresso statuendo che: “Tanto chiarito, l’art. 257-sexies -laddove prescrive che la disciplina in materia di rilascio di licenze per l’attività investigativa non è ostativa ‘… alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza …, né ad altre forme di organizzazione aziendale, che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni …’- è da ritenersi, attesa la sua ampiezza, espressivo di un favor verso l’utilizzo comune di mezzi ad opera di singoli investigatori privati muniti della prescritta licenza, senza che pertanto la presenza di una società, come nella fattispecie, in luogo di un raggruppamento o di un’associazione, possa integrare un elemento di contrasto con il richiamato regime giuridico”.
In buona sostanza, con la pronuncia sopra citata, il TAR conferma quanto riportato nel ricorso, ovvero che la costituzione della società -necessaria all’investigatore privato per poter svolgere la propria attività- seppur non espressamente prevista nel dettato normativo dell’art. 257 sexies del Regolamento TULPS, non può essere considerata un elemento ostativo al rilascio della licenza del richiedente, unitamente ad altro titolare.
Sempre lo stesso TAR afferma inoltre che “In riferimento, da ultimo, al profilo soggettivo, occorre evidenziare che le autorizzazioni in esame hanno, in base all’art. 8 R.D. n. 773/1931, carattere personale ed i titolari devono possedere i requisiti necessari ad ottenerle. Nel provvedimento gravato, per come in precedenza evidenziato, non vengono indicate circostanze da cui inferire la perdita dei requisiti soggettivi di un operatore di settore, quale il ricorrente, con esperienza pluriennale nelle attività oggetto della licenza richiesta ex art. 134 R.D. n. 773/1931”.
Anche in questo caso il TAR afferma incontrovertibilmente che per un provvedimento di diniego sarebbe stato necessario ed indispensabile, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la licenza, essendo la licenza personale, così come previsto dall’art. 8 del TULPS.
Nel caso di specie, entrambi gli investigatori coinvolti erano in possesso dei requisiti tecnici e soggettivi previsti: non vi era pertanto motivo di negare la licenza richiesta.
Finalmente, quindi, in seguito all’intervento dello scrivente è stato ottenuto un primo giudizio favorevole alla costituzione di associazioni tra investigatori privati, che quindi determina un importante precedente a cui tutte le Prefetture Italiane dovranno, obtorto collo, uniformarsi.
Roberto Gobbi

