L’avvocato Roberto Gobbi dello Studio Legale Gobbi & Partners spa tra avvocati, nonché segretario dell’Osservatorio Nazionale per le Investigazioni la Sicurezza e le Scienze Forensi (ONISSF), ha ottenuto un importante successo in relazione ai controlli effettuati dalla Prefettura in occasione del rinnovo triennale della licenza.
La controversia nasce a causa e per l’effetto della comunicazione di prosecuzione dell’attività di un investigatore privato che però è stata osteggiata dalla Prefettura sulla base del fatto che il soggetto richiedente “non risulta regolare per irregolarità nel versamento dei contributi e accessori” per una somma pari a svariate decina di migliaia di euro, inerenti il mancato assolvimento di obblighi contributivi e previdenziali.
Detti carichi pendenti risultavano quindi al sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
Inoltre la Prefettura a conforto delle proprie decisione, indiva il “Gruppo di valutazione sugli istituti di investigazioni privata istituito presso la Prefettura” composto dai rappresentanti delle forze dell’ordine tutte (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc…) nonché dagli enti interessati al procedimento in argomento quali l’Agenzia delle Entrate, L’INPS, ecc.. i quali unanimemente esprimevano parere favorevole alla revoca della licenza posseduta dall’investigatore da oltre 10 anni in quanto i debiti contratti con gli enti previdenziali comportavano, a loro dire, il venir meno della “buona condotta”.
Lo scrivente quindi interveniva con tempestivo ricorso al TAR territorialmente competente al fine di veder annullato il provvedimento di diniego della Prefettura.
Il Collegio adito ha accolto tutte le censure formulate nel ricorso e pertanto annullato il provvedimento impugnato affermando tra l’altro che “Ritenuto che le censure di parte ricorrente, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono implausibili sul rilievo che la specifica disciplina degli istituti di investigazione privata di cui all’art. 4 e allegati G) e H) d.m. n. 269 del 2010, a differenza di quanto previsto per gli istituti di vigilanza, art. 4, all. A), sembra non considerare i debiti tributari quali idonei a incidere sulla capacità tecnica ex art. 136 r.d. n. 773 del 1931 (specificata proprio dal d.m. in forza di quanto previsto dal r.d. n. 635 del 1940, art. 257);
– che in relazione ai debiti previdenziali, l’Amministrazione sembra non correlarli al personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di licenza (art. 257-quater r.d. n. 635 del 1940);
– che il caso di specie è estraneo alla previsione dell’art. 8, comma 3, d.m. n. 269 del 2010 secondo cui sono rilevanti i debiti tributari e previdenziali ma soltanto in relazione ai casi di «estensione» della licenza;
– che, d’altronde, su un piano più generale, la disponibilità economico-finanziaria «per la realizzazione del progetto» (all. H d.m. n. 269 del 2010) non sembra essere stata esplicitamente e chiaramente revocata in dubbio dall’Amministrazione (ferma restando, sul versante della relativa garanzia, la previsione di legge di deposito della cauzione);
– che una ipotetica assenza di detta capacità non sarebbe, in ogni caso, inidonea, ex se considerata, a riverberarsi sul requisito della buona condotta;
– che, in tal senso, la motivazione che sorregge l’impugnato provvedimento sembra mostrare elementi di difettosità;
Una chiarissima ordinanza che mette ordine in merito ai possibili controlli in sede di rinnovo triennale di licenza e che dovrebbero essere eseguiti dalla Prefettura per l’accertamento e la verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dell’investigatore privato da cui vanno espunti certamente, e oggi incontrovertibilmente, quelli di carattere economico-fiscale.
Anche in questo caso un importante precedente a cui tutte la Prefetture dovranno, obtorto collo, uniformarsi.

