I droni e la loro utilizzabilità in ambito di indagine investigativa privata
Parte III di III
L’utilizzo del drone potrebbe determinare la violazione dell’art. 615 bis c.p. rubricato come interferenze illecite nella vita privata.
La disposizione prevede che chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Ed infatti la norma disciplina e sanziona unicamente le attività di illecita intrusione effettuate mediante dispositivi di videoripresa esclusivamente nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., ovvero quelli del domicilio domestico, tralasciando altri tipi di intrusione che potrebbero incidere sulla riservatezza personale che, a questo punto, non risultano perseguibili.
Pertanto la condotta consiste nella volontà cosciente dell’agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la vita privata altrui, condotta che la legge punisce come una modalità speciale di violazione della “privacy”, tradizionalmente sanzionata dall’art. 614 c.p., che prevede quest’ultima fattispecie, come penalmente illecita la introduzione fisica nell’abitazione altrui, nei luoghi di privata dimora e nelle appartenenze di essi.
La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato al riguardo che deve sussistere un’ulteriore requisito affinché si possa ritenere penalmente rilevante la condotta dell’agente, ovvero che i comportamenti abusivamente attinti siano sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
Quindi, se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza; e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Inoltre e sempre con specifico riferimento all’utilizzo dei droni si deve rilevare che la Cassazione vuole escludere dal concetto di privata dimora. In questa direzione si è affermato che …. non è configurabile (il reato di cui all’art. 615 bis c.p.) per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione di ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano però di fatto, non protetti dalla vista degli estranei.
Venendo al caso che oggi ci occupa, si deve sottolineare che le riprese effettuate con un drone, possono potenzialmente sconfinare nel reato di cui si testé trattato e pertanto si dovrà sempre fare riferimento al principio di diritto che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dal quivis de populo, senza ricorrere al drone, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza.
In caso contrario sussiste la violazione dell’art. 615 bis c.p. aggravata dal terzo comma dello stesso articolo che prevede che i delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Fine terza parte.

