I droni e la loro utilizzabilità in ambito di indagine investigativa privata
Parte II di III
Le sanzione per le violazioni ai disposti di cui alla parte I della presente trattazione sono sommariamente indentiate in:
- 1216, rubricato “Navigazione senza abilitazione”, … l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila, ma la pena e’ diminuita in misura non eccedente un terzo”.
- 1228, rubricato “Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo”, ….“E’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire cinquemila”
- 1231, rubricato “Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione”… l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire duemila. “.
- 1117, rubricato “Usurpazione del comando di nave o di aeromobile”… e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- 1234, rubricato “Omessa assicurazione obbligatoria”, … la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.
L’articolo 191 del codice di procedura penale, rubricato ‘Prove illecitamente acquisite’, prevede l’inutilizzabilità quale istituto proprio dell’attuale codice di rito; pertanto con questa normativa il legislatore del 1989 ha dettato la disciplina generale per le prove assunte in violazione di un divieto stabilito dalla legge. Ma tale divieto interviene non quando il soggetto che ha acquisito la prova lo ha fatto commettendo un reato (come ad esempio la navigazione aerea senza l’idonea abilitazione) ma bensì quando l’atto viene assunto nel processo penale violando disposizioni inerenti la procedura penale.
Pertanto il filmato o le fotografie scattate da un drone da parte di chi non è abilitato (ad esempio), non comporta l’inutilizzabilità di dette immagini nel processo penale.
Valutiamo ora gli aspetti inerenti la materia “privacy”
L’utilizzo del drone da parte dell’investigatore privato può avvenire per diversi motivi, quali ad esempio pedinamento del soggetto interessato, verifica dello stato dei luoghi, appostamento… ecc.. ecc..
In tutte queste attività, atteso che normalmente il velivolo è munito di telecamera per la ripresa video-sonora o di immagini, appare evidente il trattamento dei dati della persona interessata. Pertanto dette attività non sfuggono all’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Valgono quindi, in linea di principio, l’applicazione delle disposizioni in tema di pedinamento, appostamento e ripresa fotografica ecc. ecc., che ogni investigatore ben conosce.
Vale però la pena di soffermarsi sull’aspetto innovativo della ripresa video prodotta dal drone rispetto a quella eseguita dall’operatore pedestre.
Nel primo caso le immagini saranno necessariamente molto più vaste e ampie rispetto al secondo caso, attesa l’altezza con la quale opera il drone e il cono di ripresa, che molto spesso si avvicina ai 180 gradi.
In questa direzione è opportuno evidenziare, ad integrazione di quanto già valevole in tema di investigazione privata attuata con mezzi tradizionali, il disposto dell’art. 5 del GDPR, che prevede i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”. Tale norma prevede quanto segue.
“1. I dati personali sono:
…. Omissis adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati») …. Omissis”.
In base a quanto appena riportato, appare di tutta evidenza che l’immagine raccolta ad esempio da un drone a 100 Mt di altezza coinvolge una serie di interessati molto ampia, e che il trattamento dei dati di detti interessati è appunto in contrasto con quanto previsto al punto c) del succitato art. 5 GDPR, in quanto detto trattamento dovrebbe essere limitato esclusivamente a quanto necessario rispetto alla finalità per la quale i dati sono trattati.
L’utilizzatore dell’immagine o della ripresa video dovrà quindi far in modo che vengano opportunamente oscurate tutte le immagini che possano riguardare un dato personale di un soggetto che non è oggetto dell’indagine.
Fortunatamente l’acquisizioni di immagini non pertinenti o non limitate a quanto necessario per il successo dell’indagine comporta esclusivamente una violazione amministrativa che, ancorché di valore elevato, non determina però l’avvio di un procedimento penale, il quale è espressamente escluso dal novero della violazione de qua.
Ancorché illegittima, la ripresa assunta in violazione dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 summenzionato, non determina un’inutilizzabilità processuale del documento video, che pertanto potrà entrare nel processo civile quale prova documentale prevista dall’art. 2712 c.c. Tale norma prevede infatti espressamente che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Fine seconda parte.

