I droni e la loro utilizzabilità in ambito di indagine investigativa privata
Parte I di III
Si possono usare i droni nell’ambito dell’attività investigativa privata e si se si, con che modalità? A questa domanda cercheremo di rispondere succintamente in quanto una trattazione approfondita richiederebbe ben più che una newsletter.
Intanto è opportuno sapere che è entrato in vigore il 31/12/2020, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/746, il precedente Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947, attinente ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, che comunemente sono denominati droni.
Pertanto il Regolamento 947/2019 è la normativa di riferimento a cui ci si deve scrupolosamente attenere.
Il nuovo regolamento ha sancito il venir meno della precedente distinzione tra uso ricreativo (o ludico che dir si voglia) e professionale.
Quindi a seconda del livello di rischio e dei differenti criteri che interessano la procedura di volo, sono state elaborate dalla normativa europea, tre categorie fondamentali di operazioni e più precisamente:
- la categoria aperta (open)
- la categoria specifica (specific)
- la categoria certificata (certified).
Per quanto oggi si ritiene di rilievo verrà analizzata dettagliatamente solo la categoria aperta (open), che è quella che si attaglia alle necessità dell’investigatore privato.
Per rientrare in questa categoria si devono rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
- volo esclusivamente in contatto visivo con il velivolo (VLOS: Visual or Visible Line of Sight);
- peso del drone inferiore ai 25 Kg di massa massima al decollo (MTOM: Maximun takeoff mass), il quale comprende anche le eventuali apparecchiature di ripresa visiva o sonora;
- altezza di volo massima pari a Mt. 120 dalla superficie di sorvolo;
- divieto di trasporto di merci pericolose;
- il drone deve essere munito di marchiatura CE (l’utilizzo in questa categoria anche di velivoli non marchiati CE sarà tuttavia consentito solo fino al 01/01/2023).
- divieto di sorvolo delle No Fly Zones;
- età minima del pilota 16 anni;
- distanza dalle persone non coinvolte e dagli assembramenti.
La classificazione open prevede al suo interno tre sottocategorie, che si determinano in base alla posizione delle persone che vengono sorvolate:
- A1: sopra le persone. In questa sottocategoria è consentito il volo all’interno di centri urbani soltanto ai droni di MTOM inferiore ai 250 gr, ovvero anche ai droni di peso fino a 900 gr, se muniti di marchiatura CE;
- A2: vicino alle persone. In questa sottocategoria è consentito il volo ai droni di peso superiore ai 900 gr ma a condizione che i piloti abbiano superato un test teorico svolto in un centro autorizzato (volo in A2C2), oltre ad essere in possesso del patentino A1/A3;
- A3: lontano dalle persone. In questo caso, oltre ai requisiti di cui alla sottocategoria A2, il pilota dovrà sottoporsi ad un esame teorico.
Un’ulteriore sottoclassificazione è prevista dal Regolamento in funzione del peso che possiedono i velivoli ovvero:
- C0: velivoli di MTOM inferiore ai 250 gr;
- C1: velivoli di MTOM compreso tra i 251 e i 900 gr;
- C2: velivoli di MTOM compreso tra i 901 gr e i 4 kg;
- C3: velivoli di MTOM compreso tra i 4,01 kg e i 25 kg.
Dalla commistione delle due sottocategorie inerenti A1, A2, A3 e C0, C1, C2 e C3 derivano le seguenti classificazioni:
- Categoria A1, con drone C0. Come detto il MOTM dovrà essere inferiore ai 250 gr. Sarà possibile sorvolare persone non coinvolte (la definizione di persona coinvolta è colui che ha acconsentito esplicitamente a partecipare all’operazione di volo), ma mai assembramenti. La quota di sorvolo sarà di 120 Mt di altezza massima e in VLOS (tenedo presente le considerazioni su riportate). Non è necessario il possesso di un attestato di competenza, nè immatricolare il pilota o il drone presso la piattaforma D-Fligt.
- Categoria A1, con drone C1. Come detto il MOTM dovrà essere compreso tra i 251 gr. e i 900 gr. Rispetto alla classe C0 è obbligatorio l’attestato di competenza per ogni pilota. Inoltre si deve evitare il sorvolo di persone non coinvolte. I droni di questa classe devono essere dotati di trasponder, ovvero del sistema di identificazione elettronica che trasmetta durante tutto il volo i dati come l’identificativo del velivolo, la posizione e la sua rotta. Questo strumento è necessario per tutti i droni di peso superiore ai 250 gr.
- Categoria A2, con drone C2. Come detto il MTOM dovrà essere compreso tra i 901 gr e i 4 kg. In aggiunta ai requisiti di cui alla categoria C1, sarà possibile operare con veicoli C2 rispettando però una distanza orizzontale di 30 metri dalle persone non coinvolte. Inoltre se il pilota mantiene una velocità massima di 3 metri al secondo potrà ridurre la distanza di cui sopra a 5 metri. Oltre agli attestati di cui al punto che precede, il pilota dovrà anche certificare l’addestramento pratico autonomo ed un ulteriore esame teorico online che coinvolge materie come la meteorologia, le prestazioni in volo dei droni e le misure di attenuazione dei rischi a terra.
- Categoria A3 con droni C2, C3 e C4. Come detto il MTOM dovrà essere compreso tra i 4,01 kg e i 25 kg. Rispetto alla categoria che precede vengono introdotte ulteriori limitazioni. La più importante è che non è consentito operare in spazi dove sono presenti persone non coinvolte. Inoltre è necessaria una distanza di sicurezza orizzontale da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative di almeno 150 metri. Il pilota deve altresì aver completato l’esame e aver ottenuto l’attestato di competenza.
Fine prima parte

