Le caratteristiche del mandato che agevolano il recuperare il credito
Molto spesso alla fonte di un mancato pagamento vi è una prestazione correttamente eseguita.
Se si realizza questa situazione, l’unica strada che si ha per recuperare il credito è attivarsi mediante inizialmente con una prima messa in mora e, se non si ha avuto successo, si deve procedere con una attività giudiziaria.
Per recupero del credito si intende l’insieme delle attività che pone in essere un soggetto (il creditore) titolare di un credito nei confronti di un altro soggetto (il debitore) e dirette ad ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Naturalmente la condizione principale è che il creditore abbia messo il debitore nelle condizioni di adempiere, da un lato eseguendo la prestazione alla quale è tenuto, dall’altro inviando al debitore tutta la documentazione eventualmente richiesta dalla legge, come per esempio la fattura o le eventuali dichiarazioni di avvenuta indagine tecnicamente definita “relazione”.
Se il debitore non provvede spontaneamente al saldo entro i termini pattuiti (e se non è stato pattuito un termine si intende immediatamente), il creditore deve sollecitare il pagamento in modo formale mettendo in mora la controparte, anche tramite un legale.
Se neppure queste attività consentono di ottenere il pagamento spontaneo al creditore non resta che ricorrere al Giudice.
Esistono tuttavia degli accorgimenti che consentono di rendere detta attività più veloce ed economica e tali misure possono essere adottate già al momento della sottoscrizione del mandato da parte del cliente.
In primis occorre sottolineare che il mandato è a tutti gli effetti un contratto che lega l’investigatore al committente.
Sarà pertanto consigliabile specificare già all’interno del mandato il compenso che il cliente sarà tenuto a corrispondere al professionista in modo da evitare contestazioni relative alle tariffe applicate (anche in termini di €/ora).
Altro accorgimento necessario è rappresentato dallo specificare in modo dettagliato le modalità e le tempistiche di pagamento, possibilmente prevedendo la corresponsione di un acconto al momento della sottoscrizione del mandato.
Non dimentichiamo poi di chiarire espressamente al cliente che l’attività dell’investigatore costituisce una prestazione di mezzo e non di risultato e che in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto il committente sarà comunque tenuto a remunerare le ore di lavoro effettivamente svolte dagli agenti investigativi.
Importante anche prevedere una durata congrua dell’incarico, ed in caso di recesso anticipato del cliente, delle penali che possano consentire all’istituto investigativo di recuperare le eventuali spese sostenute.
In chiusura specifichiamo che il presente articolo ha esclusivamente la finalità di fornire nozioni in ambito di Diritto Civile e di Recupero del Credito, per tale motivo non si è voluto approfondire e non sono state analizzate le diverse tematiche che regolano il mandato investigativo ai fini Privacy.
Per qualsiasi richiesta in merito al presente tema, l’Avv. Antonio Piazza è a disposizione degli iscritti al portale.

