Per quanto concerne il tema del concorso di reati è necessario affrontare, oltre all’ipotesi di partecipazione di più persone nella commissione di un reato (sia esso nella forma concreta o morale), anche quella di chi, con una sola condotta, realizzi più reati.
Tale seconda ipotesi si può verificare nel caso in cui la condotta tenuta dall’agente possa essere ricondotta alla violazione contemporanea di più norme del codice penale. Trattasi tuttavia di distinzione prettamente normativa.
Per comprendere la questione occorre prima di tutto verificare se il comportamento nel concreto corrisponda al compimento di un solo reato o di più reati.
Quindi, sulla base della formulazione di un articolo di legge, occorre capire se questo includa più reati o meno. Infatti vi sono casi in cui una norma riunisce condotte naturalmente plurime, seppure la realizzazione di quanto ivi previsto comporti la violazione di una sola norma avente rilevanza penale. In questo caso saremo di fronte a un concorso apparente di norme, che porta pertanto l’indagato a doversi difendere dall’accusa di un solo reato.
Diverso è quando la norma di riferimento descrive come unitaria una pluralità di atti, tutti differenti tra loro. Quando ciò accade possiamo essere in presenza di un reato abituale o di norme a più fattispecie (dove cioè il legislatore incrimina in modo alternativo una pluralità di condotte).
Nel primo caso si tratterà di un comportamento mantenuto nel tempo che, seppure si componga naturalmente di molte condotte, queste, nei fatti, integrano una sola ipotesi di reato. Esempio tipico è il delitto di maltrattamenti, che si configura quando per più occasioni l’autore sottoponga la vittima a violenza (fisica o psichica). In detta evenienza, seppure gli episodi di violenza sono numerosi, il reato è in realtà unico.
Nel secondo caso, invece, si ha una norma che descrive al suo interno diverse condotte di reato e per ogni condotta ivi prevista si ha il compimento di un reato differente. Esempio tipico è quello dell’art. 75 TU Stupefacenti, ove coltivare canapa e poi venderla sono due ipotesi di reato distinte.
Spetta all’interprete capire se le diverse condotte identifichino una sola ipotesi di reato o se integrino tanti svariati tipi di reato. Questa valutazione dipenderà necessariamente sia dalla norma, sia dall’azione concreta che si deve analizzare.
Infatti, per capire se la condotta del soggetto è unica o plurima bisogna, prima di tutto, valutare il momento in cui il soggetto pone in essere le diverse condotte descritte.
Un’azione compiuta in un unico frangente determinerà generalmente la commissione di una singola fattispecie di reato. Diversamente, sarà più facile che a diverse condotte corrispondano diversi reati.
Il secondo passaggio è verificare se le condotte offendono un solo bene giuridico: in tal caso il reato prodotto sarà con molta probabilità unico.
Tuttavia il concorso di reati è escluso se vi è unificazione da parte della normativa di condotte naturalisticamente plurime, o in caso di concorso apparente di norme. Detta ultima circostanza si ha quanto uno stesso fatto è apparentemente sussumibile sotto più norme giuridiche, di cui una sola delle quali trova applicazione nel caso concreto.
Laddove vi sia una convergenza di più norme per una stessa condotta, si può trattare di un concorso apparente di norme, o di un concorso formale di reati.
Un concorso apparente di norme per più fatti si ha quando fatti distinti hanno un significato unitario di disvalore, che impone quindi di essere considerato sul piano normativo come un singolo reato.
Quando invece si hanno più norme che considerano sussistente un unico reato per più fatti temporalmente distinti, l’antefatto non punibile si ha nel caso del reato più grave, che assorbe il fatto strumentale antecedente al reato. Si ha poi un post fatto non punibile ove il reato rappresenta lo sviluppo del reato commesso in precedenza.
Il concorso formale di reati si ha invece quando, con una sola azione od omissione, si violano più disposizioni di legge (concorso formale eterogeneo), oppure si commettono più violazioni di una medesima disposizione normativa (concorso formale omogeneo). A questa ipotesi si applica la disciplina del reato continuato, ex art. 81 c.p.

