Possono entrare nel processo penale prove illecitamente acquisite dall’investigatore privato?
In generale e quindi non solo per l’investigatore privato, le prove illecitamente acquisite non possono entrare nel processo.
L’art. 191 del codice di procedura penale stabilisce che “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non sono ammissibili“.
Ma bisogna precisare che la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’inutilizzabilità attiene alle modalità con cui le prove vengono inserite nel processo penale e non in relazione alle modalità con cui vengono acquisite dall’investigatore.
Un esempio che mi pare calzante per la presente newsletter riguarda l’investigatore che senza licenza svolge un’indagine la quale finisce sul tavolo del giudice penale. La parte processuale opposta eccepisce che il soggetto non era legittimato a svolgere l’attività in quanto in assenza di licenza.
Nel caso di specie il giudice acquisirà la prova in giudizio se utile al fine del decisum e rimanda gli atti al PM per l’incriminazione del soggetto che ha svolto l’attività di investigatore privato in assenza di licenza.
Il giudice di legittimità ha quindi affermato il principio che l’art. 191 c.p.p. riguarda l’inutilizzabilità delle prove in quanto introdotte nel processo penale in assenza del rispetto delle norme di procedura penale oppure allorquando una disposizione di legge ne contiene una espressa previsione di inutilizzabilità.
Se un investigatore privato, o anche il semplice cittadino o peggio il Pubblico Ufficiale, acquisisce delle prove in violazione di tali norme, le prove non saranno ammissibili nel processo.
Ciò comporta che non potranno essere utilizzate per dimostrare la responsabilità dell’indagato.
Tuttavia, qualora le prove siano state acquisite mediante una violazione al codice penale e quindi costituente reato (ad esempio la prova fotografica acquisita in violazione del disposto dell’art. 615 bis c.p.), le prove così illegittimamente acquisite possono essere ammesse nel processo se:
- sono indispensabili per l’accertamento dei fatti;
- non si può ragionevolmente ipotizzare che sarebbero state acquisite anche con modalità lecite;
La valutazione dell’ammissibilità delle prove illecitamente acquisite è rimessa al giudice, che dovrà valutare caso per caso i criteri sopra indicati.
In particolare, il giudice dovrà valutare se le prove sono effettivamente indispensabili per l’accertamento dei fatti.
Se le prove sono disponibili anche con modalità lecite, il giudice non potrà ammetterle, anche se ciò potrebbe portare a una decisione ingiusta.
Il giudice dovrà inoltre valutare se le prove non si sarebbero potute acquisire anche con modalità lecite. Se le prove sono frutto di una mera negligenza o imprudenza dell’investigatore privato, il giudice potrà ammetterle.
In conclusione, le prove illecitamente acquisite dall’investigatore privato (ovvero nei termini di cui sopra) non possono entrare nel processo in linea generale.

