La difficile convivenza tra le investigazioni private e l’attività di portierato.
Molto spesso mi vengono formulate delle domande di assistenza a seguito di violazioni del TULPS che terminano un avvio di procedimento amministrativo volto alla sospensione/revoca della licenza.
In questo discorso spesso si innesca l’attività di portierato che spesso viene svolta dalla stessa società al cui interno esiste anche una licenza investigativa.
Quindi e per estrema sintesi, il caso più frequente è quello che il titolare di licenza 134 TULPS esercita all’interno della società Alfa sia l’attività investigativa che quella di portierato assumendosi la responsabilità di entrambe le attività.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che molto sposso chi esercita l’attività di portierato viene tratto dinnanzi ad un giudice penale in quanto accusato di aver esercitato l’attività di vigilanza senza la relativa licenza. Questo perché l’attività lecita di portierato non è giuridicamente del tutto chiara ed inoltre poiché detta attività è spesso sovrapponibile a quella della vigilanza, creando così una forte confusione, soprattutto nelle forze dell’ordine che devono vigilare sull’antigiuridicità delle condotte poste in essere dall’imprenditore.
Il risultato quindi è che molto spesso l’avvio di un procedimento penale, per l’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza posto in essere dal titolare della società che appunto è anche titolare di licenza, determina l’avvio, da parte della competente Prefettura, di un procedimento amministrativo volto alla sospensione/revoca della licenza posseduta dall’investigatore per la supposta mancanza dei requisiti soggettivi.
Quanto sopra viene giustificato dalle Prefetture per la sopravvenuta carenza del requisito della buona condotta che l’avvio di procedimento penale posto in capo al titolare di licenza determina, facendo venir meno in lui del necessario requisito soggettivo previsto dall’art. 11 del TULPS.
Pertanto molto spesso mi viene richiesto un parere in merito e nello specifico mi viene richiesto se la costituzione di una società diversa da quella con la quale si gestisce l’istituto di investigazioni, ma la cui amministrazione è demandata comunque al titolare di licenza, possa essere la panacea di tutti i mali paventati.
Purtroppo la risposta è negativa perché il titolare Tizio della società Alfa il cui unico oggetto sociale è l’attività di portierato, se contestualmente sempre Tizio è titolare della società Beta nonché titolare di licenza, allora il procedimento penale instaurato a suo nome in merito alla gestione della società Alfa (portierato) si riverbera indiscutibilmente anche sulla licenza posseduta all’interno della società Beta (investigazioni).
L’unica soluzione pensabile è che la società Alfa sia amministrata da un soggetto diverso dal titolare di licenza presente all’interno della società Beta e questo al fine di evitare che l’amministratore di Alfa, soggetto coinvolto in un eventuale procedimento penale, possa determinare un coinvolgimento nell’eventuale azione delittuosa anche il titolare della licenza.
Pertanto e per estrema sintesi si ritiene di dover consigliare a chi è titolare di licenza e con lo stesso istituto svolge attività di portierato di:
- costituire due diverse società l’una per la gestione dell’attività investigativa e l’altra per l’attività di portierato;
- nominare in quella in cui si gestisce l’attività di investigazioni amministratore il titolare di licenza e nell’altra società in cui si gestisce il portierato, un soggetto diverso dal primo.
Una alternativa, non consigliata, potrebbe essere che all’interno della stessa società vengano nominati due diversi amministratori, l’uno per la gestione dell’attività investigativa e l’altro per l’attività di portierato.
Soluzione questa meno garantista per la conservazione della licenza.

