Chi può effettuare i pedinamenti?
Nell’ordinamento italiano il pedinamento non è una specifica fattispecie di reato e quindi vietato: chiunque può effettuarlo, ma sono necessarie alcune accortezze per non rischiare di incorrere in responsabilità penale per violenza privata, molestie o addirittura stalking.
Inoltre è opportuno sottolineare che chiunque può fare un pedinamento qualora abbia un interesse personale ad acquisire certe informazioni che potrebbero scaturire da detta attività. Faccio un esempio per tutti peraltro non infrequente: il marito ritiene che la moglie sia infedele, quindi la pedina per vedere dove si reca se dall’amante o altro.
In questi casi il soggetto pedinante non commette alcun illecito in quanto anche l’art. 134 del TULPS, a cui si riferiscono sempre gli investigatori privati, prevede che “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. La frase quindi implica che la licenza è necessaria quando si svolga professionalmente detta attività per conto di terzi. Questo è quanto costantemente riportato dalla Corte Suprema di Cassazione.
Vi è ancora un caso da analizzare e che riguarda un soggetto che chiede ad un amico di pedinargli la moglie. In questo contesto la cassazione afferma che detto pedinamento non rientra in un’attività professionale ed essendo stata svolta unicamente per fini di amicizia la condotta non comporta la violazione dell’art. 134 TULPS. Però tale condotta non può essere recidivata anche per altri amici dovendo rimanere nell’unicità.
Detto questo analizziamo la figura dell’avvocato difensore che si improvvisa pedinatore.
In primis è opportuno evidenziare che nessuna norma vieta oppure autorizza il difensore (civile o penale) a svolgere l’attività di pedinamento a favore della parte da lui assistita.
Inoltre preme sottolineare che nonostante sia consigliabile affidarsi ad un professionista, nello specifico un investigatore privato che ben conosce i limiti entro i quali agire e sicuramente ha la professionalità in questo campo che l’avvocato non po’ avere, non è esplicitamente fatto divieto al difensore, dietro mandato del cliente, di effettuare personalmente un pedinamento o un appostamento.
Inoltre è risaputo che, all’esito dell’attività investigativa, l’investigatore privato redige una relazione che spesso viene depositata in giudizio, ma che da sola non costituisce piena prova (prova documentale) di ciò che il soggetto ha potuto appurare: sarà necessario che lo stesso investigatore renda testimonianza nanti il Giudice.
Se il pedinamento e la relazione sono però svolti dall’avvocato, è appena il caso di rilevare che egli non potrà contestualmente e nello stesso procedimento assumere le vesti di difensore e di testimone e sarà, pertanto, arduo giungere ad una piena prova di quanto osservato.
Inoltre è utile evidenziare che sempre più spesso l’investigatore privato è considerato dai giudici un teste “qualificato” che svolge l’attività professionalmente e che di conseguenza le sue dichiarazioni sono attendibili, certamente più di quella del quisque de populo.
Per questi motivi è consigliabile ma non obbligatorio affidarsi ad un investigatore privato il quale è un professionalmente all’altezza della situazione e certamente in condizione di non incorrere nei reati di cui si parlava nell’incipit della presente newsletter.

