Le bonifiche telefoniche e ambientali e l’investigatore privato, un difficile rapporto
Sempre più spesso gli investigatori privati si rivolgono allo studio legale di cui faccio parte per sapere in merito alla liceità dell’attività che dovranno porre in essere con le bonifiche telefoniche o ambientali.
Intanto preme evidenziare che la bonifica telefonica e ambientale consiste nel rilevamento, in determinati luoghi, di strumenti di intercettazione, come microspie, micro registratori spia audio e video ovvero altri strumenti atti alla registrazione su supporto magnetico delle comunicazioni e conversazioni che posso avvenire ad esempio in auto, in casa, in ufficio o al telefono (sia fisso che mobile).
Intanto è importante sapere che tale operazione è considerate comunemente come “attività tecnica” che non richiede quindi la licenza ex art. 134 TULPS per lo svolgimento di investigazioni e questo perché tale servizio non rientra esplicitamente nell’elenco dell’art. 5 del DM 269/2010.
Se invece l’attività di bonifica è contenuta in un’indagine più ampia che quindi comprende anche le investigazioni (pedinamenti ecc.) o le ricerche o raccolta di informazioni, la stessa bonifica la si potrà ricondurre nell’ambito delle più ampie attività di indagine in ambito privato o in quelle in ambito aziendale, previste espressamente dal citato art. 5 del DM 269/2010, ai punti a.I) e a.II).
Detto sommariamente quanto sopra si deve allertare l’investigatore privato in merito comunque agli “inconvenienti” a cui potrebbe andare incontro l’investigatore o chiunque altro eseguisse dette attività.
Mi spiego meglio: chi esegue una bonifica può commettere un qualsivoglia reato?
A nostro avviso va analizzato il reato costituente il favoreggiamento reale previsto e punito dall’art. 379 c.p. il quale prevede espressamente che “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione”.
Appare quindi incontrovertibile che il soggetto che esegue la bonifica dovrebbe, per ricadere nella fattispecie criminosa di cui all’articolo precedente, essere a conoscenza (o quantomeno avere il sospetto) che il committente abbia commesso un delitto e che con l’attività di bonifica lo si voglia aiutare ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Pertanto è auspicabile che il bonificatore si faccia rilasciare dal committente una dichiarazione scritta con la quale quest’ultimo sottoscrive di non avere processi penali pendenti oppure di essere indagato da una Procura della Repubblica.
Dichiarazione questa che andrà trattenuta dall’investigatore privato unitamente al conferimento dell’incarico se registrato come indagine investigativa o al contratto civile con al quale verrà svolta l’attività tecnica.

