Il valore della relazione finale dell’investigatore privato
La relazione finale dell’investigatore privato può entrare nel processo civile solo se non vi è contestazione della controparte sulla veridicità dei fatti in essa contenuti.
In caso contrario potrà entrare nel processo civile come prova documentale.
In altre parole, il rapporto investigativo, di per sé, non ha valore probatorio dei fatti che vengono narrati. I documenti formati dall’investigatore possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo” e costituiscono una fonte di prova atipica.
Nel processo penale, la relazione finale potrà entrare a farne parte solo se l’investigatore non sarà in condizioni di testimoniare e quindi accusa e difesa saranno concordi nell’acquisizione, nel fascicolo del giudice, della stessa relazione.
Qualora invece, e sempre nel processo penale, l’investigatore sia disponibile ad essere escusso come testimone, allora la relazione potrà essere depositata dalla parte solo se il PM non si oppone e il giudice la ritenga necessario.
La testimonianza dell’investigatore privato deve essere conforme alle regole generali della testimonianza. In particolare, l’investigatore deve essere in grado di descrivere con precisione i fatti di cui è venuto a conoscenza nel corso delle indagini, deve essere in grado di indicare le fonti delle sue informazioni e deve essere in grado di rispondere alle domande delle parti e del giudice.
L’orientamento giurisprudenziale dominante ritiene che la testimonianza dell’investigatore privato abbia valore probatorio pari a quello di una testimonianza di un altro soggetto, ma con l’aggiunta che la testimonianza dell’investigatore proviene da un soggetto “qualificato”.
Questa teoria a volte è confutata da una teoria opposta che vorrebbe inquadrare l’investigatore privato come un professionista al “soldo” della parte e quindi presumibilmente non imparziale.
Tuttavia, la valutazione del valore probatorio della testimonianza dell’investigatore privato spetta sempre al giudice, che deve tener conto di tutti gli elementi del caso concreto.
In particolare, il giudice deve valutare la credibilità dell’investigatore privato, il suo grado di conoscenza dei fatti e la veridicità delle informazioni fornite.
In alcuni casi, la testimonianza dell’investigatore privato può essere rafforzata da altri elementi di prova, come fotografie, video o registrazioni audio.
Tale documentazione viene acquista nel processo penale e in quello civile in forza dei rispettivi art. 234 c.p.p. e 2712 c.c. (in quest’ultimo caso se3 non contestata da controparte) come prova documentale precostituita.
In tal caso, il giudice può attribuire alla testimonianza dell’investigatore privato un peso maggiore quando è a conforto delle immagini e delle registrazioni audio nell’occasione depositate.

