La richiesta
Viene richiesto un parere in merito “alle divise che gli operatori di Safety e Security devono indossare. Precisamente, vorremmo capire quali siano i canoni da rispettare e se ci siano delle direttive specifiche a cui attenersi”.
Il parere
Se per operatori di Safety e Security si intendono generalmente coloro che vengono comunemente ricompresi nell’ampia categoria dei “portieri”, in linea generale non vi sono divise che gli stessi debbono indossare durante il loro servizio.
Risulta opportuno evidenziare però che il portiere che lavora in appalto per altra società, porti sul petto un tesserino di riconoscimento previsto dalla legge 81/2008 ed eventualmente anche i DPI necessari qualora eserciti la sua attività a contatto con autovetture, ecc….
Questo in quanto il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al suo art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – prevede al suo comma 1 che “Il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: …..
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
………
- u) nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
Al di fuori della categoria dei “portieri” vi sono inoltre i comunemente chiamati “steward”, i quali in relazione al DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO del 13 agosto 2019 recante la modifica del decreto 8 agosto 2007 – recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi» (19A05411) (GU n.197 del 23-8-2019) – al suo Allegato E (ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD E LIBRETTO PROFESSIONALE PERSONALE DELLO STEWARD) prevede espressamente:
- Abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward.
1.1. E’ costituito da una pettorina da indossare dalla testa, allacciata su entrambi i lati tramite velcro o ganci automatici, aventi le caratteristiche di seguito indicate.
1.2. Colore: giallo o arancio ad alta visibilita’ e banda di colore argento luminescente – norma UNI-EN 340-471-530.
1.3. Segni identificativi: parola «STEWARD» – numero progressivo.
Mentre per la categoria degli addetti al servizio di controllo (ex buttafuori) il DECRETO del MINISTERO DELL’INTERNO del 6 ottobre 2009 recante la “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”. (09A12065), al suo art. 7 rubricato come riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo prevede al comma 1 che Nell’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all’art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all’allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.
Al di la di quanto sopra, e ribadito il concetto che non sussistono disposizioni di legge in relazione all’abbigliamento che gli operatori di safety-security debbono possedere durante il loro servizio, appare utile rappresentare che i soggetti de quibus dovrebbero essere facilmente identificabili anche da lontano (abbigliamento colorato e con l’apposizione delle indicazioni del servizio) per acconsentire a chi ne avesse bisogno, di individuarli prontamente.

