Il Consiglio di Stato allarga le maglie sulla richiesta di estensione ad altri servizi o ad altre provincie, a tutti i titolari di licenza 134 TULPS per la gestione di un istituto di vigilanza.
Infatti la sentenza n. 2087 del 11.03.2021 del Consiglio di Stato, prende posizione sull’art. 257 ter, comma 5 del Regolamento TULPS il quale afferma che “Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività’ qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater.”
La disposizione parrebbe sin troppo chiara. Decorsi 90 giorni dalla notifica alla competente Prefettura dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3, il titolare di licenza 134 per l’esercizio dell’attività di vigilanza, può iniziare i relativi servizi.
Ma il Consiglio di Stato non è d’accordo e afferma che: …. omissis … “sul piano dell’interpretazione dell’art. 257-ter del regolamento di esecuzione del TULPS, il cui comma 5 …. Omissis va interpretato alla luce dei principi affermati con la pronuncia della Corte di Giustizia dell’U.E., Seconda Sezione, 13 dicembre 2007, in causa C-465/05, che ha ritenuto l’art. 134 del TULPS e l’art. 257 del regolamento di esecuzione contrastanti con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea [corrispondenti agli attuali articoli 49 (sulla libertà di stabilimento) e 56 (sulla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione) del T.F.U.E.] nella parte in cui dette norme stabilivano che l’autorizzazione a esercitare il servizio di vigilanza privata autorizzazione avesse una validità territoriale limitata e che le imprese di vigilanza privata dovessero avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitavano la propria attività.
…omissis…
10.5. – Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell’art.257 ter comma 5 RD 6 maggio 1940 n. 635 cit., eliminando la necessità di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l’autorizzazione prefettizia per estendere l’attività in altre province; e intendendo la “notifica al prefetto” come una comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica “qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater” (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS)”.
Per concludere quindi e ribadire quanto affermato in preludio, il titolare di licenza 134 TULPS per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata, nel caso in cui intendesse notificare al Prefetto la propria volontà di estendere la propria licenza ad altri servizi o ad altre province nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 (progetto organizzativo e tecnico operativo) e 3 (regolamento tecnico di servizio), una volta notificata la comunicazione di cui sopra, potrà immediatamente svolgere l’attività richiesta non dovendo attendere il termine dei 90 giorni previsti dalla disposizione di legge contenuta nell’art 257 ter del Regolamento TULPS.
È comunque fatto salvo il potere del Prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater, esercizio questo dell’esercizio della discrezionalità amministrativa in capo alla Pubblica Amministrazione che ovviamente può essere esercitato anche dopo i 90 giorni canonici di cui alla disposizione normativa.

