Si ritiene di rappresentare, ancorché con grande ritardo, un parere di poche righe in merito ad una presa di posizione, estremamente chiara e favorevole agli Istituti di Investigazione, dal Ministero dell’Interno in merito agli addetti al servizio di controllo negli stadi durante le attività calcistiche di cui al DM 8 agosto 2007 (stewarding), con la circolare n. 557/PAS/U/008471/10089,D. del 08/05/2013, in quanto riceviamo ancora oggi richieste di chiarimento in merito.
Infatti a seguito di un’interpellanza posta dall’allora Presidente del Comitato Permanente Studi Legislativi della Federpol, Piero Provenzano, il Ministero dell’Interno ha chiarito che “sono legittimati a svolgere i servizi di accoglienza in ambito sportivo sia gli istituti di vigilanza privata, ai sensi del D.M. 269/2010, art. 2, co. 2, lett. a), classe C, sia gli istituti di investigazione privata, ai sensi dell’ art. 5, co. 1, lett .a.VI), del medesimo decreto”.
Tale nuova interpretazione del DM 8 agosto 2007 è derivata dal DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269, recante il Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti. (11G0036) (GU n.36 del 14-2-2011 – Suppl. Ordinario n. 37 ) coinvolgente tanto gli Istituti di Vigilanza quanto gli Istituti di Investigazione, conferendo ad entrambi il potere di svolgere, previa istanza alla competente Prefettura, i servizi inerenti alle “attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente” così come riportato dall’art. 5, co. 1, lett.a.Vl), appunto del D.M. I° dicembre 2010. n.269. Tale articolo di legge, a parere del Ministero dell’Interno, intende quindi includere nelle attività assentite sia le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009 (volgarmente chiamati buttafuori), sia quelle di accoglienza in ambito sportivo, di cui al più volte citato D.M. 8 agosto 2007 (chiamati steward) ed eventualmente, essendo una norma in bianco o aperta, eventuali altri normative che nel prossimo futuro saranno promulgate dagli organi legislativi a ciò preposti.
Pertanto l’Istituto di Investigazione che volesse cimentarsi in tale attività dovrà preventivamente chiederne l’inserimento nella propria tabella dei servizi alla competente Prefettura e quindi pagare l’integrazione della cauzione per tale l’attività.
Solo dopo le due operazioni di cui sopra sarà legalmente abilitato alla gestione del personale addetto al servizio di accoglienza in ambito sportivo (steward).

