L’imprenditore, essendo a capo dell’impresa, può esercitare tre forme differenti di potere:
- Potere disciplinare (consiste nella possibilità per il datore di adottare provvedimenti disciplinari come forma di ius corrigendi);
- Potere datoriale (consiste nella possibilità per il datore di impartire ordini e prescrizioni che il lavoratore deve seguire);
- Potere di controllo (consiste nella possibilità di controllare il lavoratore durante lo svolgimento della sua prestazione).
Proprio quest’ultimo si configura come il più articolato e complesso. Le classiche modalità di esercizio di tale potere sono raffigurabili nella possibilità di impiegare personale di vigilanza o nell’eventualità di installare impianti audiovisivi.
Il meccanismo di controllo che ha creato diversi problemi applicativi e soprattutto interpretativi, riguarda l’eventualità di eseguire ispezioni sulla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro.
Lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), all’art. 6 “visite personali di controllo”, prevede il divieto di ispezionare il corpo del lavoratore salvo sia indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale.
L’indagine sull’esistenza di tale requisito deve essere svolta in maniera rigorosa, considerando:
- l’intrinseca qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti;
- l’impossibilità di prevenire i furti se non attraverso le perquisizioni personali (laddove non sia possibile registrare i diversi movimenti delle merci).
Il datore di lavoro può attuare il suo potere di controllo ed effettuare l’ispezione sulla persona del lavoratore solo se sussistono determinate presupposti:
- Che avvenga successivamente a un accordo fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (in mancanza con la commissione interna, e nel caso in cui non sia possibile trovare un accordo, su istanza del datore, provvederà l’Ispettorato del lavoro);
- Che sia strettamente necessaria per tutelare il patrimonio aziendale, tenendo conto della qualità degli strumenti e delle materie prime che vengono impiegate nello svolgimento dell’attività produttiva;
- Che venga eseguita all’uscita dei luoghi di lavoro e non durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- Che sia attuata mediante criteri di scelta automatica (quindi vige un divieto assoluto di scelta ad personam);
- Che venga eseguita salvaguardando la dignità e la riservatezza del lavoratore, in quanto si deve tenere conto della potenzialità offensiva delle ispezioni sulla persona del lavoratore e di conseguenza, devono essere specificate le modalità di esecuzione delle ispezioni in maniera puntuale e dettagliata.
Su “cosa” può essere effettuata l’ispezione?
Si potrà eseguire l’ispezione sulla persona del lavoratore invitandolo a mostrare quanto portato indosso, ovvero all’interno di eventuali borse o zaini di proprietà del lavoratore, sempre rispettando il limite della riservatezza e dignità richiesta per questa attività.
La Cassazione ha precisato che: “Nel comportamento dell’addetto alla sorveglianza all’uscita dallo stabilimento che, al fine di controllare il contenuto della borsa di un lavoratore, inviti quest’ultimo a recarsi in una saletta attigua, non è ravvisabile – se non sussistono in concreto particolari, non corrette, modalità nella formulazione della richiesta – una condotta vessatoria, che possa costituire una attenuante del rifiuto del lavoratore di consentire l’ispezione, dato che, al contrario, un comportamento del genere è diretto alla salvaguardia della dignità, del rispetto e della riservatezza della persona” (Cassa. sent. 12197/1999).
Nonostante tutto ancora oggi il dibattito è tra l’orientamento più restrittivo, che limita l’applicazione unicamente alle ispezioni corporali e quello più estensivo, fatto proprio dal Ministero, che include anche le perquisizioni sugli accessori è ancora aperto.
Certamente non si potrà chiedere al lavoratore di aprire la macchina di proprietà del lavoratore per ispezionarne il contenuto, in quanto solamente l’autorità giudiziaria può svolgere una simile perquisizione e solamente su un fondato motivo.
Se invece si ritiene che l’oggetto possa essere in una scrivania, cassettiera, armadietto o in un ripostiglio, l’ispezione può avvenire senza la necessità di stipulare un accordo con alcuna rappresentanza sindacale in quanto, essendo uno spazio di proprietà aziendale, avente il mero scopo di contenere gli indumenti del lavoratore durante l’orario di lavoro, non rientra nel concetto di ispezione personale, ma attiene solamente ad un luogo interno all’ambiente lavorativo e, di conseguenza, di proprietà del datore di lavoro.

