Montare un registratore in macchina per una Corte di Merito determina il reato di cui all’art. 617 bis c.p.
Una Corte Penale di Merito si è trovata nella condizione di decidere in merito all’istallazione su una vettura, da parte di un investigatore privato, di un registratore ad attivazione vocale.
Tale processo, come spesso succede, viene incardinato in ambito penale dopo che l’investigatore privato ha rilasciato al suo committente la relazione finale nella quale riporta le registrazioni che sono avvenute all’interno dell’autovettura su cui era montato l’apparato.
L’investigatore privato viene quindi imputato del reato di cui all’art. 615 bis c.p. interferenze illecite nella vita privata.
La Corte in sentenza e dopo un lungo processo, così esordisce: In primo luogo, con riferimento al reato contestato al capo A) della rubrica va evidenziato che 1’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, che questo Giudice intende condividere, sostiene che non integri il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto un apparecchio che consenta la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all’art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen. – richiamato dall’art. 615 bis – tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via (v. Cass. n. 28251/2009).
Di seguito però la stessa Corte di merito afferma quindi che …. come già sostenuto, l’abitacolo di una vettura non rientra fra i siti indicati nell’art. 614 c.p. e non può essere qualificato, in particolare, “luogo di privata dimora” escludendo pertanto anche la violazione di domicilio.
La Corte però successivamente prende in considerazione l’art. 617 bis c.p. il quale prevede appunto che “chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, a1 fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta. .. si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
La Corte poi afferma che “Prima di analizzare se tale apparato, poi, fosse effettivamente idoneo a captare comunicazioni e conversazioni telefoniche, si deve premettere che questo Giudice sostiene che, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la norma in oggetto debba essere considerata come riferita unicamente alle comunicazioni e conversazioni telefoniche e non a quelle tra presenti. E fino a questo punto niente di nuovo.
Prosegue quindi affermando che “Secondo la giurisprudenza di legittimità, comunque, non sussisterebbero gli estremi di tale reato qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto, in quanto ritiene che affinché possa parlarsi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni telefoniche sia necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori (v. Cass. n. 4264/2005 dep. 2006).
E se fino a questo punto parrebbe che l’investigatore non sia punibile del reato de quo, però, andando in conclusione, la Corte di Merito afferma che siccome la vettura era munita del sistema di vivavoce e lo stesso investigatore aveva affermato di aver captato delle conversazioni telefoniche il giudice così riprende il tiro e riporta nella sentenza: “Anche la giurisprudenza allegata dalla difesa è chiara sul punto: la condotta punita dalla norma non è l’installazione di strumenti idonei ad inserirsi nel canale comunicativo in senso tecnico (intendendosi con tali, ad esempio, microspie inserite nell’apparecchio telefonico) ma, rilevato che il bene giuridico protetto è la libertà e la segretezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche e telefoniche, si mira ad evitare, appunto, che venga captato (così dovendo essere inteso il termine “intercettare”), con strumenti a ciò idonei, il contenuto di tali comunicazioni e conversazioni.[…..] Ogni tipo di condotta realizzata sui mezzi di comunicazione che importi l’interferenza illecita da parte di terzi nella vita privata altrui, è, dunque, punita ai sensi dell’art. 617 bis c.p., se, appunto, idonea a percepire un dialogo telefonico e, cioè, quanto dicono entrambi gli interlocutori.
Conclusione: un apparecchio di registrazione ad attivazione vocale montato sulla vettura di colui che utilizza il sistema di viva voce per comunicare telefonicamente con altro soggetto, commette il reato di cui all’art. 617 bis c.p., quindi la Corte condanna l’investigatore a 8 mesi di reclusione.

