Atti osceni in luogo pubblico
L’obbiettivo dell’indagine tra coniugi spesso consiste nel rilevare comportamenti infedeli. Generalmente il comportamento viene “dedotto” da prove che assieme costituiscono convinzione di ciò che accade. Può capitare però che l’investigatore privato colga sul fatto due amanti in “atti osceni”, oltre ad essere palese atto di infedeltà, tale comportamento può anche rappresentare un reato. Ma in che occasioni si configura il reato di cui all’art. 527 c.p.?
L’art. 527 c.p. riguarda il reato di “atti osceni in luogo pubblico”.
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”
L’art. 529 c.p. fornisce la definizione di atto osceno: “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.”
Le norme in esame puniscono, quindi, coloro che compiono atti di carattere sessuale o osceno in spazi aperti al pubblico, in modo tale da poter essere visti da altre persone.
Perché la condotta sia considerata penalmente rilevante, devono sussistere due elementi fondamentali dell’atto osceno e del luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.
- Atto osceno: l’atto deve essere di natura sessuale o, comunque, avere un carattere osceno. Possono esservi ricompresi esibizioni di nudità, gesti o comportamenti sessuali espliciti o altre azioni considerate indecenti o volgari.
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 37395/2004) è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale (tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nel contesto storico di riferimento), suscita nell’osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione.
- Luogo pubblico o aperto al pubblico: l’atto deve essere compiuto in un luogo accessibile o visibile a terzi. Questi luoghi possono includere strade, piazze, parchi, trasporti pubblici, spiagge accessibili al pubblico o qualsiasi altra area dove il pubblico ha il diritto di accedere liberamente.
Per luogo pubblico è da intendersi quello continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti.
Luogo aperto al pubblico è quello a cui può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti, mentre esposto al pubblico è il luogo che, quantunque non aperto o pubblico, è comunque situato in modo tale che chiunque possa vedere all’interno di esso (anche la commissione di atti osceni in luogo privato può integrare il delitto in esame qualora si lasci volontariamente aperta la finestra, di modo che chiunque possa vedere).
Il reato è considerato come una forma di disturbo dell’ordine pubblico, quindi la repressione di questo tipo di condotte ha lo scopo di tutelare la morale pubblica, evitando che alcuni soggetti si esibiscano in comportamenti sessuali in luoghi in cui altre persone possono essere imbarazzate o disturbate.
La condotta di cui ai presenti articoli non richiede un evento in senso naturalistico (ad esempio lo sconcerto di chi assista), e dunque configura un’ipotesi di reato di pericolo astratto, in cui è sufficiente che vi sia la mera possibilità che altri scorgano ciò che si sta compiendo. La visibilità degli atti va quindi valutata ex ante, in relazione al luogo, all’ora ed alle modalità del fatto.
In conclusione, l’art. 527 c.p. è volto a scoraggiare comportamenti indecenti in luoghi pubblici, al fine di preservare l’ordine e la moralità nella società.
Pertanto per l’investigatore privato che riprende gli atti osceni compiuti da due soggetti, nei termini di cui sopra, non commette alcuna violazione penale proprio perché tali atti avvengono il luogo pubblico o aperto al pubblico come sopra definito.

