L’investigatore privato che entra in uno studio/ufficio simulando di essere un paziente/cliente, commette qualche reato?
La domanda mi è stata rivolta più di una volta e non v’è dubbio che l’investigatore, che vuole acquisire informazioni da un soggetto che, ad esempio, svolge un’attività lavorativa presso la propria abitazione, dovrà chiedere di essere sottoposto a detta attività, camuffandosi da cliente/paziente per potervi avere accesso.
Il rimando è senz’altro all’art. 614 c.p. che prevede: “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”
La clandestinità, si avrà tutte le volte in cui l’ingresso o il trattenimento, siano avvenuti in modo tale da non esser percepiti dal titolare dello ius excludendi, sì da eludere la sua vigilanza.
Il comportamento ingannevole, invece, presuppone l’utilizzazione, da parte dell’autore di una tale modalità di condotta, di veri e propri mezzi fraudolenti atti a consentire un ingresso o una permanenza nell’altrui domicilio (esibizione di generalità false, false motivazioni di ingresso…) non diversamente ottenibile.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello “ius excludendi, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell’agente o l’assenza di violenza sulle cose”. (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 27/03/2013, n. 19546)
L’investigatore che si introduce in una abitazione per usufruire di un servizio offerto dal “padrone di casa”e, quindi, come un qualsiasi cliente, limitandosi a sottoporsi all’attività svolta, non è di per sé solo passibile di violazione di domicilio perché non ha intenzioni illecite.
Se l’investigatore, invece, si introduce o si trattiene nella privata dimora altrui con la scusa di ricevere un servizio ma con la volontà, ad esempio, di scattare foto o fare videoriprese (attività illecite nella privata dimora per il famoso ius excludendi del padrone di casa punita dall’art. 615 bis cp) sarà ritenuto responsabile di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. perché il suo scopo è illecito.
Va senz’altro citato poi il dissenso da parte del titolare all’ingresso nell’abitazione.
Se il professionista o chi comunque svolge l’attività lavorativa conoscesse il fine che spinge l’investigatore ad usufruire dell’attività prestata, è ben presumibile che esprimerebbe un dissenso all’ingresso dello stesso nella propria dimora.
A riprova di ciò ci si può porre una domanda: qualora l’investigatore privato chiedesse al soggetto indagato di poter accedere al fine accertare che lo stesso stia svolgendo attività illecita, il titolare dello jus escludendi risponderebbe di si o di no? La risposta sarà chiaramente no.
In quest’ultimo caso non possiamo affermare con certezza che non è reato, il suggerimento che forniamo è di evitare un comportamento di questo tipo in quanto non certamente esente da eventuali ripercussioni legal-penalistici.
Di seguito la sentenza in forma integrale.
Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 27/03/2013) 07/05/2013, n. 19546
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell’1/3/2012 della Corte d’appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Svolgimento del processo
- Con sentenza del 1 marzo 2012 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la condanna di M.V. per i reati di violazione di domicilio aggravata e di lesioni aggravate, prosciogliendo lo stesso, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dalla contravvenzione di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, rilevandone l’estinzione per il compimento della prescrizione e provvedendo alla conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
- Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 614 c.p., rilevando come la Corte territoriale non abbia in alcun modo dimostrato che l’introduzione nei locali della parrocchia da parte dell’imputato sia avvenuta in maniera clandestina ovvero con violenza sulle cose o sulle persone.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghe carenze motivazionali in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonchè di quelle previste dall’art. 62 c.p., nn. 2 e 5, rilevando, quanto alla prospettata provocazione e al concorso doloso delle persone offese, che il lancio di “gavettoni” d’acqua da parte dei bambini all’indirizzo dell’imputato non era stato valutato nella sua effettiva gravità e pericolosità, omettendo tra l’altro la Corte territoriale di considerare come lo stato d’ira del M. fosse stato provocato anche dalla mancata sorveglianza sui bambini medesimi da parte delle persone cui erano stati affidati.
2.3 Con il terzo motivo ulteriori censure alla motivazione della sentenza vengono mosse in riferimento alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio applicato nel primo grado di giudizio, sottolineando come l’apparato giustificativo reso in proposito dai giudici d’appello sia in realtà riferito ad altra vicenda processuale riguardante tale ” V.”, tanto da argomentare sul favorevole bilanciamento delle circostanze di cui avrebbe goduto nel primo grado di giudizio, favore invece pacificamente negato al M..
Motivi della decisione
- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato trae infatti la prova del reato dalla resistenza opposta dalle catechiste cui erano affidati i bambini aggrediti dal M., che è stato implicitamente interpretato dai giudici territoriali come l’evidente tentativo delle stesse di impedire all’imputato di introdursi nei locali della parrocchia per portare a termine la sua “vendetta”. Il ragionamento della Corte nissena deve ritenersi ineccepibile sul piano logico e dunque risulta corretta in diritto la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 614 c.p., atteso che l’imputato si è per l’appunto introdotto in un luogo di privata dimora contro l’espressa volontà di chi aveva il diritto di escluderlo, non rilevando in tal senso che non vi si sia trattenuto clandestinamente ovvero non vi si sia introdotto facendo ricorso alla violenza (condotta pervero nemmeno considerata dalla norma incriminatrice se non che ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’ultimo comma dell’articolo menzionato).
Peraltro, anche a prescindere dal percorso argomentativo prescelto dai giudici dell’appello, comunque la soluzione adottata sarebbe corretta in diritto, atteso che l’imputato si è introdotto nell’oratorio con l’intenzione di picchiare i bambini, come poi ha effettivamente fatto … Integra infatti il reato di violazione di domicilio, ai sensi dell’art. 614 c.p., comma 1, (che equipara l’introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno), la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell’agente (Sez. 5^, n. 35166 del 11 luglio 2005, Minnici ed altro, Rv. 232566).
- Il secondo motivo è invece inammissibile perchè sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.
2.1 La sentenza fornisce infatti motivazione logica e coerente con il compendio probatorio di riferimento delle ragioni per cui le due attenuanti comuni invocate dall’imputato non possano ritenersi configurabili in ragione della spropositata reazione dello stesso, evidenziando come il M. avesse picchiato con un frustino dei bambini che gli avevano lanciato dei palloncini pieni d’acqua, per di più sfogando la sua rabbia anche su chi non aveva partecipato allo scherzo. In tal modo, tra l’altro, i giudici d’appello hanno dimostrato di aver fatto buon governo del principio affermato da questa Corte per cui l’attenuante della provocazione non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (Sez. 1^, n. 30469 del 15 luglio 2010, Lucianò, Rv. 248375).
2.2 Quanto alla doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche il ricorso si rivela invece irrimediabilmente generico, non avendo il ricorrente avanzato specifiche censure alla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.
- E’ invece fondato il terzo motivo, in quanto effettivamente – per un errore presumibilmente imputabile al malgoverno degli strumenti informatici – l’apparato giustificativo relativo alla congruità del trattamento sanzionatorio ha indiscutibilmente per oggetto un’altra vicenda processuale cui il M. è estraneo, come dimostrano le annotazioni evidenziate nel ricorso e pacificamente eccentriche rispetto alla posizione dell’odierno imputato.
E’ dunque indubbio che sul punto la motivazione sia stata omessa e limitatamente allo stesso la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta.
Rigetta nel resto il ricorso.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013

