L’oggetto dell’indagine e la condotta morale dell’investigato – parte II di II
L’illiceità del trattamento, come detto nella precedente newsletter, comporta una eventuale sanzione da parte del Garante il quale si dovrà pronunciare a seguito di un eventuale esposto da parte dell’interessato.
Ma non solo.
Poiché l’investigatore normalmente indagata anche in relazione alle abitudini sessuali dell’investigato, interviene l’art. 9 sempre del GDPR il quale prevede il “Trattamento di categorie particolari di dati personali” (una volta chiamati sensibili). Lo stesso recita:
È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
A[…..];
B[…..];
C[…..];
D[…..];
E)[…..];
F) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
G) […..];
….Omissis..
Anche per questo trattamento appare evidente che l’investigatore privato, sulla sola scorta della necessità di accertare la condotta morale dell’indagato, non possa eccepire alcuna esimente indicata nell’articolo che precede e quindi si potrebbe rendere maggiormente responsabile dell’illiceità del trattamento in quanto ha trattato illegittimamente dati particolari (ex dati sensibili).
Sembra opportuno ricordare che l’illiceità del trattamento comporta la sua inutilizzabilità in sede giudiziaria, come peraltro precedentemente formato oggetto di specifica newsletter.
L’investigatore pertanto dovrà fare attenzione a trovare la giusta base giuridica cui fare riferimento nel mandato poiché in caso contrario potrebbe essere soggetto ad una sanzione da parte del Garante della Privacy il quale si attiverebbe a seguito di un eventuale esposto dell’interessato.
Successivamente, e a seguito di una eventuale condanna da parte del Garante, l’investigatore privato, potrà essere tratto in giudizio da parte dell’interessato, per ottenere il risarcimento del danno a causa e per l’effetto dell’illecito trattamento dei suoi dati.
Un’ulteriore azione potrebbe inoltre essere avviata anche dal committente, danneggiato dall’inutilizzabilità dei dati raccolti dall’investigatore.
Quindi particolare attenzione alla base giuridica che deve essere evidenziata nel mandato conferito dal committente la quale se erroneamente rappresentata, potrebbe essere un grave danno per l’investigatore privato.

