L’oggetto dell’indagine e la condotta morale dell’investigato – parte I di II
Sempre più spesso si leggono incarichi investigativi nei quali viene lapidariamente riportato Investigazioni, ricerca e raccolta di informazioni con lo scopo di accertare la condotta morale di Pinco Pallo.
Si ritiene di evidenziare che se l’oggetto dell’indagine è l’accertamento della condotta morale del soggetto investigato, difficilmente, senza ulteriori argomentazioni a sostegno, può avere una base giuridica, richiesta dalla normativa privacy, tale da giustificarne l’attività stessa.
La base giuridica (ovvero il motivo giuridico per cui viene richiesto l’incarico) infatti è ciò che autorizza legalmente il trattamento determinando così la liceità del trattamento stesso. In assenza di un base giuridica il trattamento è ovviamente illecito
L’investigatore ha avuto quindi l’obbligo di valutare con attenzione quale sia la base giuridica più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere e ciò in relazione alle richieste della committente, e questo prima di iniziare il trattamento.
Tradotto l’investigatore non è libero di scegliere la base giuridica che preferisce, ma deve rispettare le condizioni previste dal GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati) in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle basi indicate nell’art. 6 dello stesso, ed essere sempre in grado di dimostrare la correttezza della scelta fatta.
Ogni base giuridica obbedisce a condizioni specifiche che emergono durante il colloquio introduttivo con il committente, e ha differenti conseguenze sui diritti delle persone.
In alcuni casi, manca completamente la base giuridica e questo dovrebbe comportare la comunicazione al cliente dell’impossibilità di svolgere l’indagine a pena di eventuali sanzioni da parte del Garante della Privacy con conseguente impossibilità di trattare i dati personali dell’indagato.
Sei deve pertanto concludere che l’individuazione della base giuridica “corretta”, ammessa la sua esistenza, determina la correttezza del trattamento dei dati.
L’articolo 6 del GDPR rubricato come “Liceità del trattamento” recita testualmente:
- Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.
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