Tipi di licenziamenti e motivazioni
Le differenti tipologie di licenziamento possono diversi in:
1) licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
2) licenziamento disciplinare;
3) licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento per giusta causa è regolato dall’art. 2119 c.c. ed interviene quando si è verificato un fatto talmente grave da non permettere più la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto lavorativo. Si tratta di un evento di tale gravità da fare venire meno il rapporto fiduciario sottostante il rapporto di lavoro stesso.
Diverso invece è il caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che si ha quando vi è un notevole inadempimento, da parte del lavoratore, degli obblighi contrattuali. Trattasi, quindi, esclusivamente di condotte attinenti al rapporto contrattuale.
Il licenziamento disciplinare è la più grave sanzione disciplinare che il datore di lavoro può adottare nei confronti di un proprio dipendente. Tendenzialmente motivato da inadempimenti degli obblighi contrattuali, interviene legittimamente con il rispetto di quanto disposto dalla l. 604/66 e art. 7 della l. 300/1970, ossia della disciplina relativa alle contestazioni disciplinari.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si basa sulla prevalenza degli interessi dell’azienda rispetto a quelli del lavoratore. Interviene quindi il licenziamento per fatti relativi all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al suo regolare funzionamento. Si tratta di fatti che incidono sulla sfera del lavoratore seppure a lui non imputabili a titolo di colpa. In questo caso, prima di intervenire con il licenziamento, il datore di lavoro dovrà verificare se esiste la possibilità di ricollocare il lavoratore in altra proficua posizione o la possibilità di impiegarlo in mansioni diverse (obbligo del ricollocamento).

