L’investigatore privato con la sola licenza in ambito civile può raccogliere prove da far valere in un processo penale?
Molto spesso l’investigatore privato ed anche alcuni avvocati non hanno ben chiaro se un investigatore privato autorizzato solo in ambito civile (da a1 a a4 del DM 269/2010) può svolgere attività di ricerca della prova da far valere in ambito penale.
Per rispondere alla domanda bisogna fare un excursus storico delle norme che sottendono la richiesta.
Nel lontano 1931 viene promulgato il Regio decreto datato 18 giugno n. 773 comunemente denominato Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
L’art. 134 di detto Decreto Regio riportava allora così come riporta oggi il seguente precetto: Senza licenza del prefetto e’ vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
Il testo della norma è sin troppo chiaro, è necessaria la licenza del Prefetto per poter eseguire investigazioni o ricerche per raccogliere informazioni per conto di privati.
In parte la norma da già una risposta al quesito di cui in epigrafe, infatti la disposizione di legge non prevede alcuna differenza tra civile e penale, non citando nemmeno i due termini (civile e penale).
Pertanto non sussistono dubbi che il titolare di licenza in ambito “civile” possa anche raccogliere informazioni o eseguire ricerche da far valere in ambito “penale”.
Cosa ha ingarbugliato un po’ la materia è il DPR 22/09/1988 n. 447 che ha istituito il codice di procedura penale e il successivo d. lgs. 28/07/1989 n. 271 rubricato come norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Nello specifico le norme di coordinamento prevedono al suo art. 222 che Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice e’ rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.
Ciò ha fatto si che da tale data, l’investigatore privato autorizzato in ambito ex art. 134 TULPS, possa richiedere anche la licenza in ambito penale, ammessa in capo allo stesso, dei requisiti richiesti.
Successivamente la legge 7/12/2000 ha istituito, all’interno del codice di procedura penale, il titolo VI bis – Investigazioni difensive – dando così disposizioni in merito all’attività penale assentita all’investigatore privato autorizzato.
Rimane a parere di chi scrive inalterato il concetto giuridico per cui il titolare di licenza ex art. 134 TULPS possa svolgere anche attività da far valere in sede giudiziaria non essendo stato modificato il disposto dell’articolo citato.
Comunque la Cassazione con sentenza n.13110 del 08/01/2019 ha incontrovertibilmente affermato che “Soffermandosi congiuntamente sulle censure di natura processuale dedotte da tutti i ricorrenti, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p.) è rimesso alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. In tale ambito ricostruttivo, si è quindi ritenuta legittima l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21.12.2017, dep. 16.01.2018, Colella, Rv. 272674, in motivazione).
Prosegue in modo cristallino la Suprema Corte affermando che “ L’applicazione al caso di giudizio dei principi di diritto ora richiamati, che il Collegio condivide e fa propri, conduce a rilevare l’insindacabilità della valutazione espressa dalla Corte di Appello, nel censire il motivo di censura oggi riproposto. Ed invero, la Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone R., investigatore privato incaricato dalla Italiana Coke, ha correttamente considerato, secondo le indicazioni del diritto vivente, che la società non aveva l’obbligo di nominare un difensore e che non le era preclusa la facoltà di rivolgersi direttamente ad un investigatore privato, al fine di verificare la fondatezza dei sospetti circa la fuoriuscita indebita di materiale. Ciò in quanto l’art. 327-bis c.p.p., si riferisce unicamente all’attività svolta dal nominato difensore, in pendenza di un procedimento.”
Una conferma avvenuta anche in altre successive sentenze (ex plurimis Ordinanza n. 9680/2020 occasioni)
Definitivamente concludendo si ritiene di poter affermare che il committente può incaricare tanto un investigatore privato autorizzato in ambito civile così come in ambito penale (ma in questo caso con incarico conferito dal legale del committente) indifferentemente non essendo legalmente obbligato ad utilizzare quest’ultimo per far valere o difendere un diritto in sede penale.
Ma allora in cosa consiste la differenza tra civile e penale?
La prossima newsletter svelerà l’arcano.
Di seguito la sentenza in forma estesa.
Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 08/01/2019) 26/03/2019, n. 13110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
G.M., nato a (OMISSIS);
G.Z., nato a (OMISSIS);
GR.FR., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Montagni Andrea;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Epidendio Tomaso che conclude per l’annullamento senza rinvio limitatamente al furto del (OMISSIS), con dichiarazione di estinzione del reato; per il resto conclude per il rigetto dei ricorsi;
l’avvocato MARAFIOTI LUCA del foro di ROMA in difesa di G.M. e G.Z. si riporta ai motivi.
Svolgimento del processo
- Il Tribunale di Savona, con sentenza in data 14.03.2013, dichiarava G.M., G.Z. e Gr.Fr. responsabili del furto aggravato continuato indicato in rubrica, condannando i prevenuti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Italiana Coke s.r.l. Agli imputati, nelle rispettive qualità, si ascrive di esseri impossessati in più occasioni di imprecisati quantitativi di carbone, sottraendoli alla citata Italiana Coke. L’affermazione di penale responsabilità riguarda unicamente gli episodi del (OMISSIS).
- La Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva G.Z., per non aver commesso il fatto, pure eliminando le statuizioni civili rese nei confronti del predetto imputato. Assolveva Gr.Fr. dal reato di furto commesso in data (OMISSIS), per non aver commesso il fatto, rideterminando il relativo trattamento sanzionatorio; e confermava nel resto.
La Corte territoriale rigettava l’eccezione di inutilizzabilità della deposizione resa dall’investigatore privato R. e rilevava che dalle dichiarazioni rese dal predetto testimone erano emersi elementi fondamentali per la ricostruzione dei fatti.
- Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Genova hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore avvocato Giorgio Zanelli.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione della legge processuale.
Gli esponenti rilevano di aver eccepito nel corso del processo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste R.F., investigatore privato nominato dalla Italiana Coke s.r.l. Osservano che la Corte di Appello ha ritenuto non pertinente il riferimento all’art. 327-bis c.p.p.. Ciò premesso, le parti osservano che la nomina dell’investigatore privato venne effettuata dalla società a seguito del sospetto che fossero stati commessi dei furti di materiale; e considerano che detta evenienza impone di inquadrare l’attività svolta dall’investigatore nell’ambito dell’art. 391-nonies c.p.p.. Richiamato il disposto di cui all’art. 222 disp. att. c.p.p., i ricorrenti affermano che il legislatore ha inteso attribuire al solo difensore la direzione delle investigazioni difensive. Posto che, nel caso di specie, non è stata fornita prova del rispetto delle formalità di cui all’art. 391-nonies c.p.p., per lo svolgimento delle investigazioni preventive, rilevano l’inutilizzabilità della prova dichiarativa in questione. I deducenti sottolineano che, a partire dall’episodio del (OMISSIS), l’attività investigativa del R. aveva evidenziato la sussistenza di elementi che avrebbero consentito di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine; e rilevano che l’attività investigativa è stata svolta proprio per l’eventualità che si instaurasse un procedimento penale.
Con il secondo motivo viene dedotto il vizio motivazionale e la violazione di legge per il fatto occorso in data (OMISSIS), stante la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Al riguardo, i ricorrenti osservano che R., nel caso, non ebbe la possibilità di vedere se il camion in uscita dalla Italiana Coke s.r.l. fosse carico; e sottolineano che la Corte di Appello ha affermato che il furto era stato commesso in concorso con un altro dipendente della società, oltre al Gr., soggetto non indicato nel capo di imputazione e non identificato. Nel ricorso si osserva che, in considerazione delle pronunce assolutorie pure rese dalla Corte, doveva ritenersi esclusa la circostanza aggravante del concorso di tre persone. Le parti rilevano conclusivamente che il termine prescrizionale del reato, da qualificarsi come furto semplice, era decorso alla data della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rispetto all’episodio del (OMISSIS). I deducenti si soffermano sui termini di fatto dell’episodio, sottolineando l’imprecisione relativa alla esatta quantità del carbon coke prodotto e dei quantitativi del medesimo materiale in uscita dalla società, tenuto conto dei sistemi di controllo in uso all’epoca dei fatti. Considerano che gli stessi giudici di merito hanno affermato che le bilance non erano attendibili; e rilevano che si imponeva una pronuncia assolutoria. Sotto altro aspetto, escludono la sussistenza di ulteriori correi, diversamente da quanto stabilito in sentenza, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato.
- Avverso la sentenza che occupa ha proposto ricorso per cassazione Gr.Fr., a mezzo del difensore avvocato Amedeo Caratti.
Con il primo motivo la parte rileva l’inutilizzabilità delle investigazioni difensive. L’esponente si sofferma sull’episodio del (OMISSIS), per il quale è stata confermata l’affermazione di responsabilità del Gr., rilevando che il compendio probatorio si esaurisce nelle investigazioni difensive preventive svolte da R.F., investigazioni da ritenersi inutilizzabili, per violazione dell’art. 391-nonies c.p.p.. Al riguardo, la parte sviluppa argomentazioni di contenuto omologo al primo motivo del ricorso sopra richiamato.
Con il secondo motivo viene contestata l’affermazione di responsabilità penale rispetto all’episodio del (OMISSIS); oltre a ciò, viene evidenziata l’insussistenza delle contestate aggravanti, con le conseguenze – già sopra ricordate – rispetto alla maturazione del termine di prescrizione del reato. L’esponente deduce quindi censure conformi al terzo motivo del ricorso sopra richiamato, anche in riferimento alla insussistenza delle contestate aggravanti.
Motivi della decisione
- L’esame dei ricorsi impone i rilievi che seguono.
- Soffermandosi congiuntamente sulle censure di natura processuale dedotte da tutti i ricorrenti, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-noniese 327-bis c.p.p.) è rimesso alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. In tale ambito ricostruttivo, si è quindi ritenuta legittima l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-noniesc.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21.12.2017, dep. 16.01.2018, Colella, Rv. 272674, in motivazione).
– L’applicazione al caso di giudizio dei principi di diritto ora richiamati, che il Collegio condivide e fa propri, conduce a rilevare l’insindacabilità della valutazione espressa dalla Corte di Appello, nel censire il motivo di censura oggi riproposto. Ed invero, la Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone R., investigatore privato incaricato dalla Italiana Coke, ha correttamente considerato, secondo le indicazioni del diritto vivente, che la società non aveva l’obbligo di nominare un difensore e che non le era preclusa la facoltà di rivolgersi direttamente ad un investigatore privato, al fine di verificare la fondatezza dei sospetti circa la fuoriuscita indebita di materiale. Ciò in quanto l’art. 327-bis c.p.p., si riferisce unicamente all’attività svolta dal nominato difensore, in pendenza di un procedimento.
Per quanto rilevato, le censure di natura processuale dedotte dai ricorrenti, che neppure si confrontano con il richiamato insegnamento giurisprudenziale, risultano del tutto generiche, oltre che infondate.
- I restanti motivi di ricorso, dedotti da tutti gli esponenti, che involgono l’affermazione di responsabilità penale per i richiamati episodi criminosi, come pure la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti come contestate, che si esaminano congiuntamente, si pongono ai limiti della inammissibilità.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano – in realtà – una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con specifico riguardo al contenuto delle deposizioni rese dal teste R.. Ed invero, i deducenti piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, si dolgono del mancato recepimento della tesi alternativa, rispetto alla dinamica del fatto di reato perpetrato in concorso da più persone, all’accertamento del materiale sottratto ed alla ritenuta sussistenza degli elementi circostanziali.
E’ poi appena il caso di rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno del tutto logicamente censito le evidenze acquisite al compendio probatorio.
Segnatamente, la Corte territoriale ha effettuato una analitica ricostruzione degli episodi del (OMISSIS) (sul punto, si rimanda alle notazioni di pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, muovendo dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’investigatore R. – legittimamente utilizzabili, come chiarito – ha insindacabilmente ricostruito le condotte poste in essere dagli odierni ricorrenti. Preme poi rilevare che la Corte distrettuale ha ritenuto sussistenti le aggravanti dell’uso dei mezzi fraudolenti e dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera, di talchè, in ragione dei limiti di pena di cui all’art. 625 c.p., comma 2, il termine prescrizionale risulta comunque pari ad anni dieci, da aumentarsi di un quarto, per gli atti interruttivi.
Deve in particolare rilevarsi che i giudici di merito hanno chiarito: che, nonostante lo scarso controllo del datore di lavoro, i furti del pregiato materiale erano stati certamente commessi, con la sottrazione di parte del carico in uscita; e che doveva ritenersi sussistente anche la circostanza aggravante legata al numero dei concorrenti, atteso che le modalità di realizzazione del furto perpetrato il (OMISSIS) evidenziavano la compartecipazione, unitamente all’autista M. e al Gr., di un ulteriore dipendente infedele, con il compito di attendere il carico. Del resto, anche ove si volesse escludere la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone, l’evenienza non determinerebbe alcuna ricaduta sull’individuazione della durata del termine prescrizionale dei reati in addebito, posto che i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti pure le ulteriori aggravanti dell’uso del mezzo fraudolento e dell’abuso delle di relazioni di prestazione d’opera, come sopra chiarito. Per quanto detto, il termine prescrizionale massimo, in riferimento ai reati pluriaggravati per i quali si procede, non risulta neppure ad oggi decorso.
- Si impone, in conclusione, il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.

