L’investigatore privato con la sola licenza in ambito civile può raccogliere prove da far valere in un processo penale (parte seconda).
Abbiamo visto nella newsletter precedente che l’investigatore “civile” può svolgere anche attività avente rilevanza penale.
Nella presente newsletter faremo emergere le differenze che sussistono tra i poteri/attività che differenziano un incarico civile da uno penale.
In prima battuta vi è da rilevare che l’incarico civile può essere commissionato dal cliente o dall’avvocato del cliente, alternativamente. In ambito penale l’incarico è commissionato unicamente dall’avvocato. Da qui una prima e sostanziale differenza in quanto non sempre il committente ha già incaricato un legale al fine di avviare il procedimento penale.
Una seconda differenza consiste nel fatto che l’incarico penale deve essere riportato nello speciale registro degli affari degli incarichi penali che non può essere ispezionato della PAS in caso di controllo. È infatti escluso che la PAS possa accedere a detto registro in quanto l’art. 222 delle norme di coordinamento al Codice di Procedura penale prevede al suo terzo comma che “Nell’ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell’articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773”.
L’articolo 139 citato riporta che “Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.”
Il che appunto sta ad indicare che la richiesta proveniente da ufficiali o agenti di P.S. di mostrare il registro degli affari penali, può essere respinta dall’investigatore privato.
Ed ancora, l’investigatore privato qualora sia stato segnalato dal difensore al giudice procedente, dell’incarico penale ricevuto, gli vengono estese le garanzie che ha il difensore in materia. Tale disposizione è prevista dall’art. 222 delle norme di coordinamento al c.p.p. che al suo comma 4 prevede che “Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente.
Quindi il comma 2 dell’art. 103 del cpp prevede appunto che “Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
Mentre il comma 5 dell’art. 103 cpp riporta che “Non e’ consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne’ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
Garanzie queste che non sono estese anche all’attività di indagine svolte in ambito civile.
Inoltre l’investigatore privato con licenza penale può produrre un colloquio non documentato così come previsto dall’art. 391 bis c.p.p. il quale prevede appunto che “Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
Tale documentazione può fluire nel fascicolo del difensore che a sua volta potrà essere inserito nel fascicolo del dibattimento.
Questo molto sommariamente quanto differenzia l’investigatore civile da quello penale.
Per il resto (pedinamenti, appostamenti, GPS ecc…) non differiscono nella sostanza in caso di indagine penale rispetto a quella civile.

