Il tesserino per l’investigatore privato, a chi viene rilasciato, quando e con che modalità verrà rinnovato
Il Ministero dell’Interno approda al decreto ministeriale 18 maggio 2022 recante l’approvazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento al TULPS, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente.
Tale decreto viene promulgato a quasi 14 anni di distanza dalla modifica dell’art. 254 del Regolamento TULPS il quale appunto, al suo terzo comma prevede che … Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l’esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell’interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono.
Tante sono state le telefonate che abbiamo ricevuto in relazione questo nuovo DM e quindi riteniamo di proporre questo breve vademecum.
Il tesserino viene rilasciato dalla Prefettura competente ovvero quella la cui intestazione è riportata sulla licenza.
Avrà valore di documento idoneo ad attestare i dati in esso contenuti.
Verrà rilasciato a tutti i titolari di licenza ex art. 134 TULPS e ai suoi dipendenti per cui è stata rilasciata la licenza come investigatore dipendente (ex art. 257 bis Regolamento TULPS).
Non verrà rilasciato (il tesserino) a tutti gli altri ausiliari dell’investigatore, come ad esempio i collaboratori per le indagini elementari che invece ne avrebbero più bisogno atteso che sono coloro che più probamente, svolgendo l’attività esterna, potrebbero essere sottoposti a controlli da parte della P.A..
Il tesserino avrà la stessa durata della licenza e alla sua scadenza non verrà rinnovato ma sostituito da un nuovo documento. Contestualmente al rilascio del nuovo documento verrà ritirato quello scaduto.
Il rilascio del tesserino avverrà, automaticamente, con il primo rinnovo di licenza ovvero al primo rilascio.
Da qui ad allora il titolare di licenza dovrà dimostrare la propria qualità mostrando alla P.A. copia della licenza che provvederà a portarsi al seguito, come peraltro ha fatto negli ultimi 91 anni, ovvero dalla promulgazione del TULPS.
Quello che non vi è scritto sulla normativa è che qualora l’investigatore privato non avesse al seguito il tesserino di riconoscimento lo stesso investigatore potrebbe essere trattenuto dalle forze di polizia per verificare se le dichiarazioni rilasciate dallo stesso siano corrispondenti al vero, con i gravissimi disagi per l’investigatore stesso che ben potete immaginare.
Di seguito il testo integrale della disposizione di legge.
MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 18 maggio 2022
Approvazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente
Art. 1
Oggetto e definizioni
- Il presente decreto disciplina l’approvazione del modello del tesserino attestante, a norma dell’art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata, stabilendo, altresì, le procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del Governo rilasciano il predetto tesserino.
- Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l’Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il «Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
- c) «istituto di investigazione privata», l’istituto autorizzato a svolgere attività di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell’art. 134, primo comma, del regio decreto n. 773 del 1931;
- d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati;
- e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione privata», colui che svolge professionalmente l’attività di investigazione e ricerca nell’ambito di un istituto di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati;
- f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino attestante, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, la qualità di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti;
- g) «Prefettura», la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
- h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
Art. 2
Modello del tesserino
Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti, previsto dall’art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, è predisposto su carte-valori, conformemente al modello descritto nell’Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
L’Allegato A stabilisce anche le dimensioni, il formato e le caratteristiche di sicurezza del tesserino.
Art. 3
Procedura per il rilascio del tesserino
- Il tesserino è rilasciato dalla Prefettura sulla base della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata o rinnovata al titolare dell’istituto di investigazione privata o all’investigatore privato dipendente dall’istituto di investigazione privata.
- La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore privato dipendente spettano all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i dati anagrafici e gli estremi della licenza dell’interessato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando l’apposito modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale provvede alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e al conseguente invio alla Prefettura per la consegna all’interessato.
- Il Ministero dell’interno corrisponde all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i costi relativi alla produzione, stampa e personalizzazione dei tesserini, nonché quelli relativi alla spedizione dei medesimi tesserini alle Prefetture per la consegna agli interessati.
Art. 4
Validità del tesserino
- Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti ha una validità pari a quella della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. al titolare o al dipendente dell’istituto di investigazione privata e non può essere rinnovato.
- All’atto del rinnovo della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a rilasciare all’interessato un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura, nei casi di smarrimento, furto o deterioramento, può emettere un duplicato del tesserino rilasciato e in corso di validità. A tal fine, l’interessato produce alla Prefettura la relativa denuncia presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.
Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
- Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti.
- Dalla data di cui al comma 1, le Prefetture provvedono al rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo rinnovo della licenza ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. già concessa al titolare dell’istituto di investigazione privata o all’investigatore privato dipendente.
- Fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione privata e gli investigatori privati dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria qualità, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, esibendo copia della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. di cui sono titolari congiuntamente ad un documento di identità in corso di validità.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell’interno provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

