Il tentativo nelle interferenze illecite nella vita privata.
Risponde del tentato reato di interferenze illecite nella vita privata l’investigatore privato che installa una microtelecamera in uno dei luoghi di cui all’art. 614 c.p., ma, a causa di un guasto tecnico di quest’ultima, non riesce ad effettuare riprese.
Il motivo è il seguente.
L’art. 56 c.p. regola il delitto tentato: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
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Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”
Il tentativo si configura come fattispecie in cui l’elemento oggettivo è rimasto incompleto, perché, al di là della volontà colpevole, l’ipotesi delittuosa prevista dalla norma non si è realizzata oppure si è realizzata solo in parte.
Tale situazione diventa punibile al ricorre dei due requisiti: idoneità e univocità.
Per idoneità s’intende che gli atti posti in essere dal soggetto devono essere in grado di causare offesa al bene giuridico tutelato.
Per quanto attiene all’univocità questa indica sia che l’azione o l’omissione devono far trasparire con certezza l’intento delittuoso del disegno criminoso del soggetto.
Tale norma ha carattere generale e deve quindi essere riferita poi alle singole disposizioni di parte speciale.
In particolare e pertanto, l’art. 56 c.p. può essere riferito anche alla fattispecie ex art. 615 bis c.p. in base al quale “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
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I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Lo conferma la Suprema Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 4669 del 31 gennaio 2018 ha chiarito che “L’art. 615 bis cod. pen., che punisce la condotta di chi procura immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgono in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, è configurabile anche nell’ipotesi tentata qualora, adoperando tali strumenti, l’imputato non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui.”

