La richiesta
“Possedendo la licenza da investigatore privato mi chiedevo quale iter si dovesse seguire per integrare alla mia licenza quella da informatore commerciale.”
Il Parere Legale
L’art. 257 ter, comma 4, del Regolamento TULPS prevede espressamente che “Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), e’ comunicata al prefetto. Al prefetto e’ altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed e’ esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente”.
Il comma 5 dello stesso articolo sopra citato prosegue affermando che “Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività, qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater.”
Quanto sopra per attestare legalmente che colui che intende richiedere l’estensione della propria licenza (ovvero una nuova) all’attività di informatore commerciale (avendone i requisiti previsti dall’allegato G del DM 269/2010 recante i requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali, comma 3) non deve far altro che richiedere la licenza ex art. 134 TULPS, e così modificando il progetto organizzativo presentato a suo tempo.
Questa richiesta, come detto, va notificata al Prefetto e se nel termine di 90 giorni la stessa Prefettura non si pronuncia in merito, il richiedente può incominciare a svolgere l’attività richiesta indipendentemente dalla (mancata) risposta dell’UTG.
La legge non dice nulla in merito al potere del Prefetto di emettere una nuova licenza ovvero di modificare la licenza già posseduta dal richiedente. Quindi ogni UTG potrà comportarsi in un modo oppure nell’altro indifferentemente.
Inoltre la legge non dice nulla anche in merito al deposito cauzionale e il suggerimento dello scrivente è di aspettare l’emissione della nuova licenza o della sua eventuale estensione, emissione che solitamente è contestuale alla richiesta da parte della Prefettura dell’integrazione del deposito.
Ritengo questa procedura corretta in quanto integrare la cauzione prima dell’emissione della nuova licenza o della sua eventuale estensione potrebbe comportare un onere economico non corrispondente effettivamente al rilascio dell’estensione. Quindi il richiedente si vedrebbe onerato di un costo che non dovrebbe sostenere nel caso della mancata concessione dell’estensione.
Una nota di particolare rilevanza che riguarda TUTTE le comunicazioni/notificazioni che vengono effettuate verso la Prefettura: il mittente, ovvero il richiedente, si deve accertare FORMALMENTE che il destinatario, la Prefettura, abbia ricevuto il documento.
Tale procedura avviene mediante un avviso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo di raccomandata a/r, con PEC e accertamento dell’avvenuta consegna o con deposito manuale con contestuale apposizione del timbro prefettizio di deposito sulla copia rimasta a proprie mani.
Si consiglia quindi caldamente di utilizzare una delle tre opzioni di cui sopra, escludendo le eventuali altri forme, in modo da poter dimostrare, qualora necessario, l’avvenuta verifica della ricezione della comunicazione da parte dell’UTG competente.

