Tutte le Questure e le Prefetture in Italia, a seguito dell’emanazione del DM 269/2010, hanno interpretato l’ultimo comma del punto 3.b.1 dell’allegato D, affermando che durante il periodo notturno, il portiere doveva lasciare spazio alla guardia giurata indipendentemente dal sito che veniva sorvegliato.
Fortunatamente il Consiglio di Stato, che si è dovuto pronunciare recentemente in merito, non è dello stesso parere. Infatti il supremo consesso ha affermato che il legislatore del 2010 ha voluto riferirsi in relazione a quanto riportato sopra esclusivamente agli “…… obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza” non potendo l’interprete estendere tale ristretta fattispecie anche a situazioni che nulla hanno a che vedere con dette definizioni.
Ed infatti il Consiglio di Stato[1] con una recentissima sentenza così dispone “D’altra parte deve escludersi che il servizio da svolgere presso le residenze dell’A., dovendo essere espletato anche in orario notturno, richieda necessariamente l’affidamento della vigilanza a guardie particolari giurate.
E Invero, in base al punto 3.b.1 della sezione III, dell’allegato D al decreto del ministero dell’Interno 1/12/2010, n. 269 ciò è necessario solo in relazione agli “obiettivi sensibili”, e ai “siti con speciali esigenze di sicurezza”. La norma individua specificamente quali categorie di beni rientrino tra gli “obiettivi sensibili” e quali siti presentino “speciali esigenze di sicurezza”.
Orbene, alla luce del citato punto 3.b.1, le residenze dell’A., presso le quali dev’essere svolto il servizio messo a gara, non sono qualificabili né come “obiettivi sensibili”, né tanto meno come “siti con speciali esigenze di sicurezza”, per cui non occorre che la vigilanza notturna sia affidata a guardie particolari giurate.”
Ed ancora in altra sentenza il Consiglio di Stato[2], sempre molto recente, lapidariamente afferma che “L’attività di portierato si svolge, viceversa, con prestazioni che non implicano un obbligo di difesa attiva degli immobili; difatti, in presenza di situazioni di emergenza, i portieri devono limitarsi a segnalare il fatto all’amministratore dell’immobile o, se del caso, alle forze dell’ordine.
Quando la sorveglianza è effettuata con l’ausilio di sistemi di controllo a distanza, il portierato non si trasforma automaticamente in vigilanza essendo questo modus agendi compatibile con il concetto di “sorveglianza passiva” che caratterizza il portierato.
Neppure la circostanza che la vigilanza si svolgesse in orari notturni denota di per sé stessa speciali esigenze di sicurezza, potendo configurare una normale attività di portierato o guardiania che non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata.”
Tali affermazioni non lasciano scampo a interpretazioni difformi dal testo letterale delle sentenze. Solo se l’obbiettivo da vigilare è sensibile o per lo stesso sussistano speciali esigenze, durante il periodo notturno è necessario inserire una guardia giurata per la salvaguardia dei beni, in caso contrario anche il portiere può svolgere legittimamente tale funzione.
[1] Consiglio di Stato, Sez VI, sent. N. 6194 del 10/10/2020
[2] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. N. 4789 del 28/07/2020

