L’accordo di riservatezza nel rapporto di collaborazione
È sempre più importante, per qualsiasi tipo di azienda, tutelare i propri dati aziendali siano essi segreti o banalmente “importanti”. Di seguito riportiamo la “Clausola di riservatezza” che consigliamo di inserire all’interno degli accordi di collaborazione al fine di gestire al meglio le necessità di riservatezza dei dati con il quale il collaboratore entrerà in contatto.
il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con quelle del committente, né diffondere notizie attinenti i programmi di sviluppo. L’oggetto della prestazione di cui al presente contratto di collaborazione è la gestione dell’area ……………, con il conseguente e necessario accesso da parte del Collaboratore a dati riservati della società. Detti elementi devono necessariamente rimanere coperti da segretezza e riservatezza, rappresentando informazioni confidenziali. Il Collaboratore di impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite dal Committente ed identificate come confidenziali nell’ambito del predetto accordo o eventuali altri documenti successivi. In particolare, il Collaboratore si impegna alle seguenti prescrizioni:
- considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate, intendendosi per soggetti terzi qualsiasi soggetto diverso da quelli identificati dal committente;
- adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
Il Collaboratore non potrà utilizzare, riferire, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della Committente.
Le parti concordano che la durata del presente accordo di riservatezza è a tempo indeterminato.
L’eventuale violazione dell’obbligo di non concorrenza e di riservatezza da parte del Consulente consentirà all’azienda Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto di collaborazione con riserva di agire per il ristoro di qualsiasi danno subito.

