La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale si verifica in seguito all’inadempimento di una determinata obbligazione assunta da un soggetto, detto debitore, nei confronti di un altro, detto creditore.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c, infatti, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Alla base di tale assunto, deve quindi sussistere un contratto o una obbligazione che lega due o più soggetti.
Se uno di tali soggetti, il debitore, non esegue la prestazione dovuta deve pagare gli eventuali danni subiti dal creditore.
Il debitore, invece non potrà essere considerato responsabile se riesce a dimostrare che il suo inadempimento o un eventuale ritardo è causato da fatti a lui non imputabili.
In altre parole egli non può essere considerato responsabile se ha agito con diligenza, come evidenziato dall’art. 1176 che prevede, inoltre ,che la diligenza richiesta al debitore nell’adempiere l’obbligazione deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Individuare la responsabilità contrattuale è utile per stabilire se un individuo debba o meno risarcire i danni causati a un altro.
Per esserci un risarcimento danni, comunque, si devono verificare alcune condizioni direttamente imputabili al colpevole.
In particolare ci devono essere i seguenti requisiti:
- un danno subito da una delle parti del contratto, che può essere tanto un danno patrimoniale quanto non patrimoniale;
- una violazione a un contratto;
- una relazione di causa-effetto tra la violazione e il danno.
Il risarcimento del danno viene valutato durante una causa civile, durante la quale le parti devono fornire delle prove in merito ai loro comportamenti ed in particolare, in ambito di responsabilità contrattuale, trova applicazione il principio della presunzione di colpa, perciò l’onere della prova cade sul debitore che deve dimostrare di avere agito con la diligenza del padre di famiglia, per rispettare gli obblighi presi, anche se non è riuscito a farlo a causa di elementi esterni a lui non imputabili. In questo caso la parte lese deve solo dimostrare l’inadempimento.
La responsabilità contrattuale si prescrive con decorrenza decennale, come previsto dall’art, 2946 cc.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

